Fisco: la riscossione nei confronti dei coobbligati
Avv. Giampaolo Morini - Una riflessione particolare deve essere riservata al tema della riscossione nei confronti del coobbligato. Al riguardo la novella non dispone nulla, ragione per cui si potrebbe ritenere applicabile la regola dettata per il ruolo dall'art. 25 del DPR n. 602/1973, che consente all'agente della riscossione di notificare al coobbligato la cartella formata in base al ruolo intestato al debitore principale.
Riforma della riscossione coattiva
L'art. 29 del DL n. 78/2010 stabilisce, che, mediante regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (quindi con un processo di progressiva delegificazione), si procederà ad un complessivo e generale riassetto della riscossione coattiva (lett. h).
L'intervento riformatore dovrebbe, in particolare, coinvolgere gradualmente le altre ipotesi di riscossione delle imposte sui redditi ed Iva non interessate, in prima battuta, dalla novella (attività di liquidazione e controllo ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 ed art. 54-bis del DPR n. 633/1972), come pure i restanti tributi, nonché le altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
L'obiettivo è certamente quello di addivenire al superamento della riscossione in base a ruolo, a favore di un modello di esazione coattiva ispirato all'immediata esecutorietà dell'atto mediante il quale viene vantata la pretesa sostanziale. La funzione di riscossione non verrà meno ma, verrà meno la previsione di un atto a ciò funzionalmente e specificatamente dedicato (il ruolo).
Le funzioni del ruolo saranno superate dalle funzioni dell'avviso di accertamento. Corollario di tale trasformazione sarà, l'abbandono di un modello di riscossione coattiva ispirato ai caratteri dell'unitarietà, della generalità e dell'astrattezza della riscossione, che sono appunto quelli propri della riscossione in base a ruolo.
L'attuale disciplina della riscossione consente, infatti, di riscuotere congiuntamente, indipendentemente dalla natura e dal titolo, le diverse somme vantate nei confronti del medesimo soggetto (art. 12, DPR n. 602/1973), accorpando grazie al ruolo l'attività di esazione di una pluralità di crediti, unificandone tempi e procedure, con evidenti benefici in termini di efficienza del sistemaIl modello prescelto con il DL n. 78/2010, di contro, esalta la singolarità della pretesa in esazione, secondo lo schema tipico dell'ingiunzione fiscale[2]. L'ammodernamento del sistema di riscossione, paradossalmente, prende le forme di un ritorno al passato. La concentrazione in un unico atto di funzioni diverse, di accertamento/sanzionatoria e di riscossione, non è di per sé censurabile né necessariamente asistematica. Così come pure la finalità di realizzare una maggiore speditezza nell'azione impositiva, segnatamente nella fase della riscossione. Ecco allora che la forma dell'atto, laddove destinato ad assolvere funzioni diverse, deve poter soddisfare le esigenze proprie di ciascuna di esse: del resto, è proprio questo ordine di considerazioni ad aver sollecitato una motivazione anche per il ruolo. Del pari, la concentrazione delle attività di accertamento e di riscossione non si può compiere a scapito delle garanzie e delle tutele attualmente accordate al contribuente.
Avv. Giampaolo Morini
giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
[1] A. CARINCI, La riscossione a mezzo ruolo nell'attuazione del tributo, cit., 240.
[2] B. COCIVERA, voce Ingiunzione (diritto tributario), in Enc. del dir., 1971, 528; G. PASSARO, Ingiunzione fiscale, (voce), in Dig. disc. priv., sez. comm., 1992, VII, 386.
Data: 23/04/2018 12:00:00Autore: Giampaolo Morini