Affitti a canone concordato: visto esentasse
Per l'Agenzia delle Entrate non è obbligatorio registrare l'attestazione per fruire delle agevolazioni fiscali negli affitti concordati, il quale sarà comunque esente dall'imposta di bollo e di registro
di Lucia Izzo - Per i contratti a canone concordato "non assistiti", al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, sarà necessario acquisire un'apposita attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, atta a confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale.
Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo di allegare tale attestazione al contratto in sede di registrazione, pertanto, la stessa non sarà soggetta né all'imposta di registro né a quella di bollo.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione N. 31/E (qui sotto allegata) del del 20 aprile 2018 rispondendo all'interpello di un sindacato in materia di "Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato" e riguardante, in particolare, il trattamento tributario (ai fini dell'imposta di registro e di bollo) delle attestazioni rilasciate dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori necessarie per poter applicare gli sconti fiscali nelle locazioni a canone concordato.
Locazioni: attestazione necessaria per agevolazioni fiscali
In materia, il d.m. 16 gennaio 2017 ha stabilito che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. In tal caso, per usufruire degli sconti fiscali previsti dalla legge, non sarà necessario alcun ulteriore adempimento.
Diversa la situazione nei contratti "non assistiti", poiché, in tal caso, le parti saranno tenute ad acquisire un'attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso.
Tale attestazione esplicherà effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Infatti, per i contratti "non assistiti", l'acquisizione della stessa costituirà elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni stesse, sicuramente, conferma la risoluzione, con riferimento a quelle riferite a tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate: ad esempio l'applicazione dell'aliquota ridotta nella misura del 10%, prevista ai fini della "cedolare secca" ovvero le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge 431/1998, in materia di IRPEF ed imposta di registro.
In tale senso, si è già espressa la Direzione Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture (nota n. 1380/2018) la quale ha chiarito che "per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l'obbligatorietà dell'attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali".
Ne consegue, dunque "l'obbligo per i contraenti, di acquisire l'attestazione in argomento anche per poter dimostrare all'Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate".
L'attestazione non risulterà necessaria, invece, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.
Registrazione contratto di locazione: facoltativa l'allegazione dell'attestazione
Sulla necessità di produrre la summenzionata attestazione in allegato al contratto di locazione, in sede di registrazione, l'Agenzia evidenzia che un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all'allegazione non è definito dal decreto e neppure emerge dalle previsioni del Testo unico dell'imposta di registro (TUR).
L'assenza di un obbligo, tuttavia, non è ostativa alla facoltà delle parti di procedere comunque a detta allegazione in sede di registrazione del contratto. Anzi, questa appare opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti ove il contribuente chieda di fruire dell'agevolazione ai fini dell'imposta di registro di cui all'art. 8 legge n. 431/1998.
Attestazione: niente imposta di bollo o di registro
Poiché la risoluzione sostiene che l'attestazione in argomento concretizzi un atto per il quale non vige l'obbligo della registrazione, non essendo la stessa riconducibile nell'ambito delle previsioni recate dalla tariffa allegata al TUR, in sede di registrazione del contratto di locazione, l'ufficio dell'Agenzia provvederà alla registrare anche l'attestato senza autonoma applicazione dell'imposta di registro.
Il rilascio della predetta autorizzazione, conclude la risoluzione, sarà esente anche dall'applicazione dell'imposta di bollo, tenuto conto che si tratta di un atto necessario a certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali .
Ciò trova conferma in quanto stabilito dalla tabella allegata al DPR 642/1972, che prevede un trattamento di esenzione dall'imposta, tra l'altro, per gli "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie".
Autore: Lucia Izzo