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Iscritti gestione separata: arriva la maternità per adozione o affidamento

I lavoratori e le lavoratrici potranno fruire dell'indennità di maternità e di paternità a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o affido preadottivo


di Lucia Izzo - Finalmente operativa l'indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. È l'INPS, con la Circolare n. 66/2018 (qui sotto allegata) ad averne dettato le condizioni e le modalità di fruizione.

Si tratta, in realtà, di un diritto già introdotto da due anni dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 il quale ha stabilito che i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, avrebbero potuto fruire dell'indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall'età del minore al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, è stata riconosciuta ai lavoratori la possibilità di utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all'estero certificati dall'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

Indennità di maternità: le novità della riforma

La riforma, entrata in vigore a decorrere dal 20/4/2016, ha introdotto diverse novità: per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, si è prevista la possibilità di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
Invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, è stata stabilita la decorrenza del periodo indennizzabile dall'ingresso del minore in Italia (non più dall'ingresso in famiglia), con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso, ossia nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore ed agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
La riforma del 2016, invece, nulla ha innovato in materia di affidamenti non preadottivi per i quali, dunque, i lavoratori non potranno fruire della tutela di maternità/paternità.

Adozione o affidamento preadottivo nazionale

La lavoratrice iscritta alla Gestione separata, in presenza dei requisiti di legge, avrà diritto all'indennità di maternità per i 5mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia: la riforma, ha eliminato il limite di età previsto in precedenza, quindi, per gli ingressi in famiglia verificatisi a partire dal 20 aprile 2016, l'indennità di maternità, accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età.

Il trattamento economico, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l'intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.

Adozione o affidamento preadottivo internazionale

Quanto ai casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata avranno, invece, diritto all'indennità di maternità per un periodo pari a 5 mesi e un giorno, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
L'indennità sarà corrisposta per l'intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.
Con la riforma, sono state estese alle lavoratrici in argomento le modalità di fruizione previste per le lavoratrici dipendenti dal T.U. sulla maternità e paternità: pertanto, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, il periodo indennizzabile (pari a cinque mesi e un giorno) per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorrerà dall'ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore.

Adozione/affidamento preadottivo: l'indennità di paternità

La riforma troverà applicazione anche con riferimento ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, i quali, come noto, hanno diritto all'indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi previsti dall'articolo 3 del D.M. 4 aprile 2002:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia della madre lavoratrice all'indennità (rinuncia possibile nei soli casi di
adozione/affidamento).
In presenta di tali eventi, il diritto all'indennità sarà riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

Regime fiscale della prestazione

L'indennità in questione, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito indicate nel primo comma dell'articolo 6 del TUIR, costituirà reddito della stessa categoria di quello sostituito, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Pertanto, l'INPS sarà tenuto a operare, all'atto del pagamento, la ritenuta alla fonte con l'applicazione delle aliquote (ex art. 11 TUIR), il riconoscimento delle detrazioni d'imposta (art. 13 TUIR) e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) se richieste, fermo restando che se il reddito sostituito è esente, anche l'indennità in oggetto è esente.
Data: 22/04/2018 10:00:00
Autore: Lucia Izzo