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La tutela del terzo trasportato a seguito di sinistro stradale

L'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni private


Avv. Giuseppe Liberto - Il terzo trasportato è quel soggetto che subisce un danno viaggiando trasportato su di un veicolo condotto da un altro soggetto. Può essere considerato tale anche il proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro che si trovi, per l'occasione, trasportato sullo stesso. Tale individuo ha una duplice possibilità di tutela discrezionale: infatti, egli ha la facoltà di esercitare un'azione rivolta contro gli altri soggetti coinvolti nel sinistro (proprietari dei veicoli implicati nell'incidente stradale e delle rispettive imprese di assicurazione) ai sensi degli articoli 2043, 2054 c.c., 144, commi 1 e 3 del C.d.A.; oppure, alternativamente, egli ha la possibilità di avvalersi di uno strumento altrettanto efficace e rivolto direttamente nei confronti della Impresa assicurativa del veicolo sul quale si trovava a bordo nel momento del sinistro (c.d. veicolo vettore). Quest'ultimo strumento viene disciplinato dall'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005.

Azione diretta ex art 141 Codice delle assicurazioni

In sintesi la suddetta norma individua, a priori, il soggetto obbligato al risarcimento del danno (entro il massimale minimo imposto dalla legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 140 del D. lgs. n. 209/2005), prescindendo dall'accertamento della responsabilità delle parti circa il verificarsi del sinistro, con la conseguenza che il trasportato deve fornire in giudizio la sola prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti. Invero la giurisprudenza ha inteso l'azione prevista dall'art. 141 C.d.A. in senso facoltativo e non obbligatorio, affermando che il terzo trasportato ha la facoltà di avvalersi della suddetta procedura, ovvero potrà ricorrere all'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c. Dello stesso avviso è la Corte Costituzionale1, la quale, con l'intento di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, si è espressa nel senso di ammettere il carattere facoltativo della procedura ex art 141 C.d.A. nell'ottica di un rafforzamento della tutela in favore del terzo trasportato.

Dunque, applicando tale procedura, unico legittimato passivo è l'assicuratore del veicolo vettore. Evidente appare, dunque, la ratio legis sottesa a tale istituto: favorire la pretesa risarcitoria del terzo trasportato, soggetto debole in tale specifico rapporto giuridico, che viene esonerato dall'onere di fornire la prova in merito alla responsabilità del sinistro in quanto la legge mette a disposizione un soggetto obbligato al risarcimento.

L'azione prevista dall'art. 141 C.d.A., così come ribadito in seno all'art. 34 della C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) si applica ai sinistri avvenuti in Italia tra due o più veicoli a motore (c.d. sinistri multipli) identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, e riguarda i danni alla persona del trasportato e alle cose di sua proprietà a bordo del veicolo assicurato con la "Gestionaria" (Impresa assicuratrice del veicolo vettore).

Viceversa, essa non è applicabile ai sinistri senza coinvolgimento di altri veicoli diversi dal vettore, nonché tra un veicolo coperto da assicurazione obbligatoria e un altro non assicurato. In questi casi si potrà esperire l'azione ordinaria contro il responsabile civile o nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, come anche nel caso in cui si voglia ricorrere per i danni da circolazione che abbia luogo contro la volontà del proprietario o equiparato (usufruttuario, locatario in caso di locazione finanziaria, ecc.).

L'unico limite imposto dalla norma de qua riguarda l'ipotesi di "sinistro cagionato da caso fortuito" (art. 141, co. 1, C.d.A.), da intendersi come derivante da fattori estranei al decorso causale azionato dai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente e connotati dai caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità. In queste ipotesi non si potrà procedere seguendo la disciplina in esame.

Tale concetto, inoltre, non deve essere confuso, come erroneamente parte della dottrina e giurisprudenza in passato ha affermato, con la nozione di "fatto del terzo", da intendersi, a sua volta, con la condotta colposa posta in essere dal conducente del mezzo antagonista. Infatti, anche in questo caso il terzo trasportato avrà la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni patiti direttamente alla Compagnia assicurativa del veicolo vettore ex art. 141 D.lgs. n. 209/2005, prescindendo dalla responsabilità di qualsivoglia conducente. Tale orientamento è stato, tra l'altro, confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte2 che ha confermato un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato nel tempo.

Diverso, invece, risulta essere il caso in cui il terzo trasportato si sia reso corresponsabile nella causazione del danno. In questa ipotesi (si pensi, per esempio, al caso in cui il terzo trasportato non indossi la cintura di sicurezza) l'entità del risarcimento può essere ridotta o totalmente esclusa in base alle specificità delle circostanze concrete.

(1) Corte Cost. Ordinanza n. 205/2008

(2) Cass. n. 16037/2016

Data: 22/04/2018 16:30:00
Autore: Giuseppe Liberto