Portale vendite pubbliche, istruzioni per l'uso
di Gabriella Lax - Arrivano le prime indicazioni per il portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche. Il documento raccoglie le indicazioni fornite dai gruppi di lavoro e commissioni di studio, costituite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che hanno analizzato la normativa a partire dal 2015.
Portale vendite pubbliche, le istruzioni dei commercialisti
Il documento (reperibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it) si propone di fornire indicazioni utili al professionista ausiliario del giudice, in qualità di delegato alla vendita o custode, dopo il periodo di riforma che è iniziato col D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e non ancora completamente compiutosi. Tante altre però sono state le innovazioni del processo esecutivo, specialmente immobiliare. Nuove normative che hanno ridisegnato il sistema delle vendite caratterizzandolo con la definitiva obbligatorietà delle vendite telematiche, dalla pubblicità alla presentazione delle offerte, fino all'espletamento della gara.
Il documento dunque analizza principalmente gli aspetti relativi al funzionamento ed operatività del Portale delle Vendite Pubbliche e alla gestione, nella generalità dei casi, del procedimento di vendita attraverso l'utilizzo delle modalità telematiche.
Portale vendite pubbliche: responsabilità privacy
La guida si sofferma anche sulle indicazioni relative alla privacy. Circa le informazioni relative alla procedura, ai soggetti coinvolti dalla procedura, alla descrizione del lotto, all'individuazione dei beni e agli allegati (nel caso, ad esempio, dell'ordinanza di vendita) che il delegato dovrà avere cura di inserire attraverso la procedura predisposta dal PVP per la pubblicazione dell'avviso, lo stesso delegato «Si assume qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a evitare di pubblicare immagini che violano la privacy o di immagini di soggetti minori». Ed ancora riguardo agli allegati si specifica che «Il delegato assevera che la documentazione allegata è idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy». Infine il delegato « si assume qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l'identità e la privacy dei soggetti coinvolti e di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all'interno della procedura. Ricade unicamente sul delegato la responsabilità di non allegare immagini di soggetti minori o immagini vietate».
Il documento sottolinea poi come, attualmente, non è ancora applicabile l'articolo 179-ter delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, che configura i nuovi obblighi di formazione che l'aspirante delegato alle vendite deve assolvere per approdare negli elenchi ai quali il giudice accede per nominare il professionista.
Data: 25/04/2018 12:00:00Autore: Gabriella Lax