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Le convenzioni matrimoniali e il regime patrimoniale dei coniugi

Forma, oggetto e contenuto degli accordi tra coniugi che danno vita alla c.d. comunione convenzionale. I limiti imposti dal codice e i rapporti con la comunione legale


Avv. Marco Sicolo - I coniugi sono sempre liberi di stabilire e modificare il regime patrimoniale che caratterizza il loro matrimonio. In mancanza di una scelta esplicita in occasione delle nozze, i rapporti economici della coppia si intendono regolati dal regime di comunione legale. In alternativa, gli sposi possono scegliere di adottare il regime della separazione dei beni oppure stipulare altra convenzione matrimoniale, che regoli il singolo matrimonio con una disciplina peculiare e non codificata.

La comunione legale come regime ordinario

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La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha, tra le altre cose, rovesciato il punto di vista del legislatore rispetto al regime ordinario dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Mentre in precedenza, in assenza di diversa manifestazione di volontà da parte dei nubendi, la regola era rappresentata dalla separazione dei beni, oggi il regime ordinario è diventato quello della comunione legale (art. 159 c.c.).

A metà strada tra le due principali tipologie sopra esaminate, vi sono le convenzioni matrimoniali, con le quali i coniugi possono regolare di comune accordo i vari aspetti economici del loro rapporto. Si parla, in tal caso, di comunione convenzionale. Va notato che anche la separazione dei beni, tecnicamente, è una convenzione matrimoniale.

I tratti salienti della comunione legale

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Per comprendere la portata che possono avere gli accordi matrimoniali, è necessario aver chiaro l'ambito in cui essi vanno ad operare.

A tal proposito, giova ricordare gli aspetti salienti della comunione legale. In base all'art. 177 c.c., ricadono nella comunione gli acquisti compiuti da ognuno dei coniugi in costanza di matrimonio, le aziende costituite dopo le nozze e i beni ricevuti per successione o donazione, se tale destinazione sia espressamente specificata dal dante causa.

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Non rientrano in tale regime, e pertanto rimangono di proprietà esclusiva del singolo coniuge, i proventi dell'attività lavorativa (ad es. lo stipendio) e i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi (es. i canoni di locazione).

In relazione ai beni oggetto di comunione legale, l'amministrazione spetta a ciascuno dei coniugi anche disgiuntamente, a meno che non si tratti di decisioni di particolare importanza (v. art. 180 c.c.).

Le convenzioni matrimoniali: oggetto e limiti

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Con una convenzione matrimoniale è possibile modificare alcune di queste previsioni, senza necessariamente arrivare a stabilire un regime di separazione patrimoniale tout court.

La comunione convenzionale può comportare che alcune categorie di beni escluse dal regime di comunione legale ricadano nella titolarità di entrambi i coniugi. Tra questi, ad esempio, i beni di che erano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi in epoca antecedente al matrimonio e quelli acquistati con il prezzo della vendita dei beni personali. Non possono, invece, ricadere nel regime di contitolarità i beni necessari all'esercizio della professione, quelli di uso strettamente personale e quelli ottenuti a titolo di risarcimento danni.

Sebbene le convenzioni matrimoniali possano incidere sul novero di beni ricadenti nella comunione, esse non possono modificarne il regime di amministrazione, che rimane quello previsto per la comunione legale, più sopra esaminato (art. 210 c.c.).

Per espressa previsione legislativa, inoltre, le convenzioni non possono derogare ai doveri patrimoniali derivanti dal matrimonio, come la contribuzione ai bisogni della famiglia e al mantenimento dei figli (art. 160 c.c.).

Le convenzioni devono avere contenuto concreto e specifico, privo di generici rinvii a leggi e usi, in modo da permettere ai terzi di conoscere la misura degli obblighi di entrambi i coniugi (art. 161 c.c.).

Forma delle convenzioni matrimoniali

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Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, alla presenza di testimoni, a pena di nullità; in caso contrario, si applica il regime della comunione legale.

Gli accordi rimangono validi, ma non opponibili ai terzi, se non si provvede ad annotare a margine dell'atto di matrimonio la data della convenzione, il nome del notaio e le generalità dei coniugi (art. 162 c.c.). Se le convenzioni hanno per oggetto beni immobili, è necessario provvedere anche alla trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c.

Le convenzioni possono essere stipulate e modificate in ogni tempo dalle medesime parti contraenti, anche in costanza di matrimonio. Per la modificazione non è più necessaria, come in passato, l'autorizzazione del giudice.

La disciplina codicistica si completa con le disposizioni che autorizzano il minore ammesso al matrimonio a stipulare tali convenzioni (art. 165 c.c.) e che consentono ai terzi, in ogni caso, a dimostrare con ogni mezzo di prova la simulazione del contratto (164 c.c.).

Il fondo patrimoniale

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Una particolare forma di convenzione matrimoniale è rappresentata dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), un patrimonio separato a destinazione vincolata, dedicato a soddisfare i bisogni della famiglia. Il fondo può essere costituito dai coniugi con atto pubblico o da un terzo. In quest'ultimo caso, è necessaria l'accettazione, se non si tratta di disposizione testamentaria.

Il fondo può avere ad oggetto beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi.

Data: 26/04/2018 16:00:00
Autore: Marco Sicolo