Nuovi compensi avvocati: meno discrezionalità al giudice
Dott.ssa Francesca Micolucci - Il decreto n. 37/2018 ha introdotto quelli che sono i nuovi parametri della professione forense; tale decreto è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ufficialmente in vigore da oggi.
Leggi Avvocati: in vigore le nuove tariffe
Il testo del nuovo decreto apporta delle modifiche a quelle che sono le tariffe della professione forense per il 2018, con il quale sono state introdotte delle modifiche al decreto 55/2014.
Se si legge il testo del decreto, si nota come esso è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Compensi avvocati: le novità
Ma quali sono le novità apportate dal decreto poc'anzi menzionato?
Innanzitutto la prima novità apportata riguarda le tariffe degli avvocati, con particolare attenzione a quella che è l'attività di negoziazione assistita e mediazione. In questo caso il legislatore ha voluto prevedere una vera e propria tabella con quelle che sono le tariffe degli avvocati per queste attività.
Quindi, con quanto è stato stabilito dal Ministero dell'interno, gli ADR entrano a far parte, a pieno titolo, dell'elenco dei parametri professionali alla pari delle altre attività giudiziali.
Ma le novità introdotte dal decreto 37/2018 si estendono anche ad altri aspetti; esse, infatti, prevedono degli aumenti per quei legali che:
· utilizzano tecniche informatiche per agevolare la consultazione o la fruizione degli atti;
· rappresentano una pluralità di soggetti.
Però ora è necessario analizzare nel dettaglio quali sono i nuovi parametri introdotti con il decreto 37/2018, il quale ha anche introdotto un principio fondamentale fissando le nuove soglie minime alle quali il giudice deve fare riferimento al fine della liquidazione dei compensi.
Le nuove tariffe per la negoziazione assistita
La prima novità introdotta dal decreto legislativo 38/2018, come abbiamo accennato, riguarda le tariffe per la negoziazione assistita
Queste si dividono in tre diverse fasi e per ognuna sono previsti dei compensi specifici, a seconda del valore di riferimento (ne vengono indicati sei a seconda del valore della controversia), come possiamo riassumere come segue:
A. Pe le cause con un valore da 0,01€ a 1.100,00€: per la fase di attivazione il compenso dell'avvocato sarà pari a 60 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 120€, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 180€;
B. Per le cause con un valore da 1.100,01€ a 5.200,00€: per la fase di attivazione il compenso dell'avvocato sarà pari a 270 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 540€, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 810€;
C. Per le cause con un valore da 5.200,01€ a 26.000,00€: per la fase di attivazione il compenso dell'avvocato sarà pari a 420 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 840€, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 1260€;
D. Per le cause con un valore da 26.000,01€ a 52.000,00€: per la fase di attivazione il compenso dell'avvocato sarà pari a 510 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 1020€, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 1530€;
E. Per le cause con un valore da 52.000,01€ a 260.000,00€: per la fase di attivazione il compenso dell'avvocato sarà pari a 960 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 1920€, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 2880€;
F. Per le cause con un valore da 260.000,01€ a 520.000,00€: per la fase di attivazione il compenso dell'avvocato sarà pari a 1305 €, per la fase della negoziazione il compenso sarà pari a 2610 €, e per la fase della conciliazione il compenso sarà pari a 3915€;
Compensi avvocati, freno alla discrezionalità del giudice
La novità appena descritta non è l'unica introdotta dal decreto appena entrato in vigore; questi, infatti, prevede una serie di novità che andremo a schematizzare come segue:
· Ad esempio, il decreto 38/2018 pone un freno a quella che è la discrezionalità del giudice, il quale in alcuni casi può decidere di ridurre sensibilmente il compenso previsto per l'avvocato.
· Qualora l'avvocato assista più soggetti, il decreto prevede che il compenso spettante passi dal 20% al 30% per ogni soggetto oltre il primo e fino a 10; il compenso passa inoltre dal 5% al 10% dagli 11 e fino ad un massimo di 30 assistiti;
· Come abbiamo accennato in precedenza è previsto che il compenso possa essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, qualora gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»;
· nei giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti; inoltre nei giudizi avanti al Consiglio di Stato sono stati aumentati gli importi della fase decisionale;
· anche in materia penale, è previsto un freno alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, prevedendo che i valori medi possano essere diminuiti in "misura non superiore al 50 per cento".
Data: 29/04/2018 12:20:00Autore: Francesca Micolucci