Secondary ticketing: al via la stretta
di Marina Crisafi - Al via la stretta sul secondary ticketing. È stato pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Mef (sotto allegato) che contiene le regole e le specifiche tecniche in materia, con il fine di contenere il fenomeno del "bagarinaggio" online e assicurare la tutela dei consumatori. Tuttavia, l'art. 1, comma 2, esclude dall'ambito di applicazione delle regole "le persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso di cui al comma 1 in modo occasionale e senza finalità commerciali". La preoccupazione, dunque, è incentrata sui "bot".
Ecco le novità:
Secondary ticketing, niente "bot"
Per il legislatore, infatti, il problema principale sono i sistemi di biglietterie automatizzate. Dunque, dispone l'art. 3 del decreto, "al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonché siano in grado di identificare l'acquirente».
Spetterà all'Agenzia delle Entrate, previa intesa con l'Agcom, adottare le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici, per i quali i soggetti legittimati dovranno chiedere all'Agenzia stessa il "riconoscimento di idoneità".
Secondary ticketing: quali sanzioni?
La vigilanza in materia spetterà all'Agcom, la quale, a tal fine dovrà adottare un regolamento ad hoc.
In caso di violazioni, salvo che il fatto costituisca reato, le autorità competenti e l'Agcom, per le violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, irrogheranno le sanzioni previste dalla Finanziaria 2017 (l. n. 232/2016), intervenendo d'ufficio o su segnalazione.
Le sanzioni possono arrivare anche alla rimozione dei contenuti integranti la condotta vietata. E nel caso di violazioni gravi, all'oscuramento temporaneo del sito internet attraverso il quale è compiuta la violazione.
Data: 29/04/2018 17:20:00
Autore: Marina Crisafi