Avvocati: addio legittimo impedimento se nel certificato manca la "febbre"
Per la Cassazione la mancata indicazione nel certificato della temperatura corporea giustifica il rigetto dell'istanza di rinvio proposta dal legale
di Lucia Izzo - È corretto l'operato del giudice che ha rigettato l'istanza di rinvio dell'avvocato in quanto nel certificato medico prodotto via fax non era riportata la temperatura corporea. La mancata indicazione del livello di ipertermia, infatti, rende del tutto generica l'attestazione dell'esistenza della sindrome influenzale e della necessità di giorni di cure e riposo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 18069/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'avvocato dell'imputato che la Corte d'Appello aveva dichiarato colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Ai giudici di Piazza Cavour il legale sottopone diverse censure, alcune delle quali trovano accoglimento, ad esempio le doglianze sulla nullità del decreto di irreperibilità e atti conseguenti non essendo state compiute le necessarie verifiche presso i luoghi di cui all'art. 159, comma 1, del codice di procedura penale.
Niente legittimo impedimento dell'avvocato se manca nel certificato la temperatura corporea
Gli Ermellini, invece, respingono il ricorso del professionista nella parte in cui contesta l'illegittimità del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per motivi di salute del difensore stesso, inviata via fax al giudice di seconde cure.
La Corte d'Appello aveva respinto l'istanza in quanto il certificato medico pervenuto al proprio ufficio via fax era privo di indicazione in ordine al grado di ipertermia. Inutile per l'avvocato sottolineare come lo stesso attestasse, invece, la necessità di cinque giorni di riposo e cure a causa di uno stato influenzale che non gli avrebbe neppure consentito di affrontare un viaggio di circa 125 km (dal suo luogo di residenza).
Altrettanto inutile è sottolineare come l'udienza fosse rinviabile, non essendovi imminenza di prescrizione o altra attività istruttoria da compiere.
Per la Cassazione, infatti, la mancata indicazione del grado della temperatura corporea rende del tutto generica l'attestazione dell'esistenza di una sindrome influenzale e della necessita di cure e riposo per cinque giorni.
Ciò porta, conseguentemente, a escludere che vi fosse stata l'allegazione di una circostanza tale da integrare un'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
Autore: Lucia Izzo