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Migrazioni: le novità introdotte dal decreto Minniti-Orlando

Il fenomeno migratorio alla luce delle novità introdotte dal Decreto Minniti-Orlando e l'Agenda Europea sulla migrazione


Avv. Giulia Aldini – La partecipazione ad una serie di convegni recentemente accreditati dal COA di Forlì-Cesena sul fenomeno migratorio, permette un'attenta analisi della recente normativa italiana sul tema.

Migrazioni, cenni storici

Il fenomeno migratorio comincia negli anni '90, con una grave emergenza legata a vicende politiche/umanitarie della zona dell'Ex Jugoslavia. Si tratta di una prima emergenza, con migliaia e migliaia di stranieri che tentano di entrare in Italia.

Dopo questa prima fase, una seconda ha inizio con immigrati provenienti dal Corno d'Africa e dall'Asia. Sono questi gli anni della Legge Turco - Napolitano [1].

Solo pochi anni dopo, la Legge Bossi - Fini [2] regolamenta nuovamente i flussi.

Nel corso degli ultimi anni, l'operato del Legislatore è sempre stato attento al fenomeno. Nel luglio 2014 è stato varato un Piano nazionale con un l'obiettivo di stabilire che i flussi di notevole entità fossero suddivisi, per poi essere reinoltrati all'estero. Il sistema è andato in crisi per vari motivi, tra i quali la mancata collaborazione di Comuni e Regioni.

Nel 2017 il decreto Minniti - Orlando [3] è stato approvato con voto di fiducia, senza possibilità di modifiche del testo redatto, criticato ampiamente poiché non se ne ravvedevano le necessità di urgenza, in quanto non si trattava di un fenomeno nuovo ma di un fenomeno in costante aumento negli anni. Anche in questo caso si è persa la possibilità di redigere un testo unificato sulla materia migratoria.

Il decreto ha un duplice obiettivo: l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e il rafforzamento degli strumenti finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale.

Il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale

Attualmente le autorità competenti all'esame delle domande relative alla protezione internazionale sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Ogni commissione è composta da quattro componenti.

La procedura consiste nella presentazione della domanda, nell'esame della stessa con audizione dell'interessato e decisione finale della commissione. Il colloquio si tiene in seduta non pubblica, con obbligo di videoregistrazione, trascrizione in lingua italiana e presenza di un interprete. E' possibile impugnare la decisione della Commissione in caso di esito negativo.

La commissione è tenuta a valutare la sussistenza delle ragioni della domanda e può riconoscere la protezione internazionale, quella sussidiaria, inviare gli atti al Questore in caso ravvisi ragioni di carattere umanitario o infine emettere un provvedimento di diniego. I recenti dati raccolti evidenziano che di tutte le domande di protezione internazionale solo il 5% viene accolta per lo status di rifugiato, mentre il 40% dei richiedenti ottiene la protezione umanitaria.

Migranti, le novità del decreto

Il decreto Minniti - Orlando introduce l'abolizione del secondo grado di giudizio. Ciò è sicuramente indice di minori garanzie per gli stranieri. Il rito viene modificato istituendo Sezioni specializzate in ogni Tribunale Ordinario sede di Corte d'Appello (26 in tutto il territorio italiano). Queste Sezioni, sono competenti in materia d'immigrazione ma anche di libera circolazione di Cittadini UE. Contro le decisioni di diniego dello status di rifugiato delle Commissioni territoriali è prevista la possibilità di ricorso entro trenta giorni, che generalmente sospende automaticamente il diniego. Il Giudice richiede alla Commissione la videoregistrazione e il procedimento si tiene in Camera di Consiglio.

Novità assoluta è l'Abolizione dell'udienza di comparizione in sede di impugnazione. Il Ministro Orlando è intervenuto su questo punto cercando di mitigare l'effetto della normativa, affermando che il Giudice ha potere discrezionale in merito e ogni qualvolta lo ritenga necessario è tenuto a fissare tale udienza. La decisione deve avvenire entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso: il Giudice può annullare la decisione della Commissione territoriale e concedere lo status di rifugiato o confermarla. Tale statuizione non è reclamabile, non vi è quindi un doppio grado di giudizio e rimane la sola possibilità di Ricorso in Cassazione. Ulteriori innovazioni della normativa sono relative all'estensione della rete CPR, all'introduzione del lavoro volontario per i migranti, alle notifiche degli atti e alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se la decisione relativa all'impugnazione è di rigetto integrale.

Agenda Europea sulla migrazione

Stante l'afflusso di persone provenienti da Paesi terzi, il 13.05.2015 l'Unione Europea ha introdotto l'Agenda Europea sulla migrazione[4].

Alcune azioni hanno avuto un immediato svolgimento, come ad esempio il potenziamento del dispositivo navale e nuovi finanziamenti per le missioni Triton e Poseidon di Frontex, che si occupa di fornire supporto volto a disarticolare la tratta di esseri umani. Una delle misure temporanee adottata è la Relocation, attuata per sollevare Italia e Grecia dalle problematiche che le riguardano in prima persona. Altra misura è quella del Resettlement, un programma di trasferimento di un soggetto in evidente bisogno di protezione internazionale, con reinsediamento europeo su base volontaria, atto a permettere un trasferimento con canali leciti. Infine, l'UE intende costituire una Guardia costiera europea.

AVV. GIULIA ALDINI

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[1] Legge 6 Marzo 1998 n. 40

[2] 30 Luglio 2002 n. 189

[3] D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017

[4] COM(2015)240

Data: 03/05/2018 18:07:00
Autore: Giulia Aldini