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I privilegi

Cosa sono i privilegi, quale la loro estensione ed efficacia, le tipologie e le novità della delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza


di Annamaria Villafrate - La disciplina generale sui privilegi è contenuta nel codice civile, anche se non mancano norme speciali che prevedono ulteriori cause di prelazione del credito di questo tipo. I privilegi possono essere generali o speciali, mobili e immobili, il codice civile ne prevede tipologie e ordine. Infine, entro la fine dell'anno, se verrà attuata la delega al Governo per la riforma delle procedure di insolvenza e delle crisi di impresa anche i privilegi retentivi subiranno importanti modifiche.


Privilegio: che cos'è

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Il privilegio, ai sensi dell'art. 2741 c.c. è, come il pegno e l'ipoteca, una causa legittima di prelazione che attribuisce ai creditori la priorità ad essere soddisfatti rispetto ai creditori chirografari, derogando in questo modo al principio generale della par condicio creditorum.

L'art. 2745 c.c. dispone che "Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito". Il legislatore infatti prevede che alcuni crediti devono essere soddisfatti prima degli altri perché rispondono a esigenze sociali particolarmente importanti, come i crediti alimentari o quelli per i tributi statali. L'ordine di preferenza nella soddisfazione del credito privilegiato rispetto a quello chirografaro non si fonda sulla priorità temporale, ma è stabilito dalla legge.

Privilegio: estensione

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L'art. 2749 c.c. prevede che il privilegio si estenda anche alle spese ordinarie per intervenire nel processo di esecuzione, agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi maturati in seguito invece hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Privilegi generali e speciali

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Secondo quanto previsto dall'art. 2746 c.c. i privilegi possono essere generali o speciali. I primi si possono esercitare su tutti i beni mobili del debitore, mentre i secondo solo su alcuni beni mobili o immobili. Rispetto al privilegio generale, che rappresenta una qualità del diritto di credito, quello speciale è un diritto reale di garanzia che il creditore che ne ha la titolarità può esercitare nei confronti di coloro che hanno acquisito diritti dallo stesso debitore dopo l'insorgenza del privilegio.

Privilegi: efficacia

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Secondo l'art. 2747 c.c. il privilegio generale non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che spettano a terzi sui beni mobili che ne formano oggetto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 mentre, a meno che la legge non disponga diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili, se sussiste la particolare situazione a cui è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo la sua insorgenza.

Il successivo art. 2748 c.c. invece prevede che, se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. Discorso diverso per il privilegio sui beni immobili che è preferito all'ipoteca, se la legge non dispone diversamente.

I privilegi previsti da leggi speciali

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L'art. 2750 c.c. prevede che "I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione, mentre a quelli previsti da leggi speciali si applicano le norme del codice civile, a meno che la legge non disponga diversamente." Alcune leggi speciali che prevedono privilegi sono:

I privilegi sui beni mobili

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La disciplina dei privilegi sui beni mobili è contenuta negli artt. 2751 – 2769 c.c. che li prevedono per i seguenti crediti:

I privilegi sui beni immobili

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La disciplina dei privilegi sui beni immobili è contenuta negli artt. 2770 – 2776 c.c. che li prevedono per i seguenti crediti:

L'ordine dei privilegi

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L'ultima parte della disciplina civilistica sui privilegi contenuta negli articoli 2777- 2783 ter c.c. si occupa di stabilirne l'ordine:

Le novità sui privilegi nella riforma del fallimento

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Il testo della delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato al Senato l'11 ottobre 2017, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, incide anche sulla disciplina dei privilegi.

L'art. 10 in particolare delega il Governo a procedere al riordino e riduzione dei privilegi generali e speciali, soprattutto di natura retentiva, adeguando, di conseguenza l'ordine delle cause di prelazione. I privilegi retentivi o possessori a cui si rivolge la riforma sono quelli speciali mobiliari che, oltre a poter essere soddisfatti con priorità sul ricavato dei beni che costituiscono oggetto di privilegio, consentono al creditore di tenere presso di se fino alla soddisfazione del credito i beni che, in caso di inadempimento, possono essere venduti nel rispetto delle norme sulla vendita del pegno.

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Data: 05/05/2018 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate