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L'avvocato deve restituire i documenti al cliente 

Per il CNF il legale non ha alcun diritto di ritenzione anche qualora l'assistito non gli paghi le spese


di Lucia Izzo - Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che omette di restituire al cliente tutta la documentazione di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, anche qualora l'assistito non gli paghi le spese legali.


L'obbligo di consegna neppure può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 257/2017 pubblicata in questi giorni sul sito istituzionale (sotto allegata).
L'avvocato ricorrente era stato incaricato da alcuni colleghi di svolgere gli adempimenti relativi al ricorso per ingiunzione a favore di una società. Tuttavia, il legale si era poi rifiutato di restituire il decreto ingiuntivo, nel frattempo munito di formula esecutiva, prima del pagamento della propria parcella che aveva nel frattempo inviato alla società stessa, senza di ciò avvisare il procuratore costituito.
Nonostante le reiterate richieste in tal senso, il legale persisteva nella mancata restituzione del decreto ingiuntivo, provocando così un ritardo nell'esperimento dell'azione esecutiva e, di conseguenza gravi danni alla società.
Per questo il competente COA lo aveva sottoposto a procedimento disciplinare comminandogli, infine, la sanzione dell'avvertimento. La violazione contestata è quella che trova oggi la sua previsione nella nuova disposizione dell'art. 33 del Codice Deontologico Forense (Restituzione di Documenti).
Per il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi sulla questione, è corretta la motivazione del provvedimento impugnato che ha portato il COA all'affermazione della responsabilità dell'incolpato il quale ha posto in essere entrambi i comportamenti sanzionati dalla norma.

L'avvocato non ha diritto di ritenzione

Sul punto appaiono del tutto irrilevanti le scusanti rappresentate dall'avvocato: qualunque fossero i motivi addotti per cercare di giustificare il suo comportamento, spiega il CNF, l'originale del titolo non poteva in ogni caso essere trattenuto ai fini della liquidazione e pagamento del compenso e doveva essere immediatamente restituito.
L'avvocato, infatti, non ha alcun diritto di ritenzione degli (originali) degli atti e dei documenti di causa ed è illegittima la subordinazione della restituzione al pagamento delle competenze .
Una conclusione alla quale il Consiglio Nazionale Forense è pervenuto anche in altra decisione coeva (sent. n. 241/2017 qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un avvocato che aveva impropriamente ritenuto la documentazione relativa ai vari processi in attesa che le clienti pagassero le competenze pretese.
Una circostanza che appare dimostrata alla luce di un'esplicita missiva in cui la professionista aveva risposto alla richiesta di documentazione subordinando espressamente la dazione del fascicolo al previo pagamento delle competenze di cui alla notula ("…il fascicolo è a Vostra disposizione non appena avrete provveduto al saldo delle mie competenze come da nota che allego..").

Avvocato, niente diritto di ritenzione anche se non pagato

L'avvocato, conclude il CNF, è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta.
Corollari di tale obbligo sono l'irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l'insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l'impossibilità per l'avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali.
Invero, è ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell'ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l'ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione.

Invece, il diritto del legale a ottenere il pagamento del compenso viene tutelato mediante l'estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall'ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente.
Data: 08/05/2018 06:00:00
Autore: Lucia Izzo