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Fisco: Isa in arrivo anche per gli amministratori di condominio

Ecco gli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d'imposta 2018 anche per chi amministra condomini e gestisce beni immobili per conto di terzi


di Lucia Izzo - I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono ormai una realtà e debutteranno ufficialmente a partire dal prossimo anno.


Leggi: Addio agli studi di settore dal 2018

Dall'anno d'imposta 2018, dunque, gli ISA sostituiranno definitivamente gli studi di settore i cui modelli sono stati di recente modificati proprio dall'Agenzia dell'Entrata in vista del passaggio di testimone (leggi Studi di settore: i modelli modificati).

Condominio: arrivano gli ISA per gli Amministratori

Il decreto del 23 marzo 2018 che ha approvato gli ISA è stato, infatti, pubblicato n Gazzetta Ufficiale (n. 85 del 12-04-2018, SO n. 18) introducendo i primi indici aventi lo scopo di determinare "l'affidabilità fiscale" di una serie di contribuenti espressamente elencati, verificando l'eventuale evasione delle tasse (leggi: Indici sintetici affidabilità fiscale in Gazzetta).

Tra questi sono compensi anche gli Amministratori di Condominio, posto che nell'elenco degli indicatori di affidabilità economica ne è stato introdotto uno appositamente per "Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici" (esercenti arti e professioni).

Si tratta dell'ISA AK16U la cui nota tecnica e metodologica con tutti i dettagli è contenuta nell'allegato 36.B (qui sotto allegato) di cui al menzionato decreto ministeriale del 23 marzo 2018.

Nel dettaglio, le attività economiche oggetto di tale indice sintetico di affidabilità fiscale sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 2007:
- codice attività 68.32.00 (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi)

- codice attività 81.10.00 (Servizi integrati di gestione agli edifici)

L'ISA AK16U, inoltre, ai applicherà sia ai contribuenti organizzati in forma di lavoro autonomo che in forma di impresa dal periodo di imposta 2018.

Amministratori di Condominio: come funzionano gli ISA?

L'ISA esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali di tali soggetti e viene calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari, rappresentando il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori e i contribuenti più affidabili potranno godere di una serie di vantaggi.
Al soggetto viene attribuito un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto e viceversa. Ai contribuenti interessati, al fine di migliorare il proprio profilo di attendibilità fiscale, sarà consentito anche indicare ulteriori componenti positivi che concorrono al calcolo degli indicatori elementari.

Gli ISA per gli amministratori di condominio saranno, inoltre, individuati in base ai diversi Modelli di Business (MoB) che distinguono, ad esempio, tra i contribuenti che svolgono prevalentemente attività di amministrazione immobiliare o di gestione immobiliare da coloro che, invece, svolgono prevalentemente "altre attività", oltre che da coloro che in genere amministrano un numero più elevato di Condomini.

ISA: il software dell'Agenzia delle Entrate

Si rammenta, inoltre, come insieme ai nuovi ISA debutterà anche il programma informatico dell'Agenzia delle Entrate che aiuterà i contribuenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il software, infatti, indicherà il posizionamento del contribuente e segnalerà anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Ancora, tramite il programma il contribuente potrà direttamente interfacciarsi con il Fisco ad esempio indicando l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, e inserendo direttamente i dati da lui ritenuti corretti. Di tale rettifica il programma informatico terrà conto nel calcolare il punteggio sia degli indicatori elementari che di quello complessivo.
ISA 2018: esclusioni dal regime
Il decreto, inoltre, va ad aggiungere nuove cause di esclusione al regime degli ISA che si aggiungo a quelle previste dall'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge n. 96/2017).

In sostanza, gli indici non si applicheranno ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione (fissato in 5.164.569 euro) o revisione dei relativi indici.
Gli ISA non troveranno applicazione neppure nei confronti:
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117/2017;

- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117/2017;
- delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Data: 08/05/2018 12:30:00
Autore: Lucia Izzo