La contestazione disciplinare
Addebito e difese del lavoratore ex art. 7, comma 2, della legge n. 300/70. Caratteristiche e iter della contestazione disciplinare
Avv. Vittorio Bove - Il datore di lavoro che viene a conoscenza di un'ipotesi di infrazione disciplinare commessa dal lavoratore deve contestargli tale violazione (art. 7, comma 2, Legge n. 300/70).
L'infrazione va prontamente contestata e rappresenta una condizione di procedibilità del provvedimento sanzionatorio.
Contestazione disciplinare, caratteristiche
La contestazione deve essere avanzata dallo stesso datore o da chi lo rappresenta, purchésia un soggetto con mansione superiore al lavoratore.
La contestazione deve essere articolata rispettando i caratteri della specificità, immediatezza e immutabilità e deve essere precisa, al fine di garantire al lavoratore la possibilità di potersi difendere adeguatamente.
Il lavoratore, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, può produrre e depositare in forma scritta o in forma orale le proprie motivazioni, facendosi assistere da un rappresentante sindacale o procedendo personalmente senza alcun conferimento dell'incarico.
Una volta rispettata la procedura prevista per l'intimazione della contestazione, il datore di lavoro può irrogare le sanzioni previste adottando il criterio della proporzionalità tra le infrazioni commesse e la sanzione irrogata.
Le sanzioni comminate, infatti, posso variare dall'ammonizione scritta alla multa, dalla sospensione al trasferimento e devono essere applicate secondo le disposizioni sancite dai contratti collettivi.
Le sanzioni applicate hanno un'efficacia immediata e il prestatore di lavoro, al fine di ottenere una revoca o conversione del provvedimento, può proporre opposizione rispettando il termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, aderendo ad un collegio di conciliazione e arbitrato.
Il procedimento di conciliazione
In seguito alla contestazione disciplinare sia il lavoratore che il datore di lavoro, durante il procedimento di conciliazione, potranno nominare un proprio rappresentante, con la prerogativa che in caso di mancata nomina dell'arbitro da parte del datore di lavoro, la sanzione comminata decade. Tale procedura sospende la sanzione intimata fino alla pronuncia del lodo. L'accordo supposto dal collegio arbitrale è indiscutibile nel merito mentre può essere impugnato, entro 5 anni, per motivi di legittimità.
Termini e impugnativa di licenziamento
Il lavoratore che decide di contestare il provvedimento di licenziamento comminato dal datore di lavoro, provvede ad inviare una impugnativa di licenziamento indicando i motivi a sostegno della propria tesi difensiva.
L'impugnazione di licenziamento è un diritto del lavoratore e va inoltrata mediante comunicazione per iscritto nel termine di 60 giorni dal giorno della ricezione/consegna della missiva di recesso/risoluzione del contratto lavorativo.
Se la contestazione al recesso/risoluzione contrattuale non avviene nel termine indicato, il lavoratore perde il diritto di contestare il provvedimento di licenziamento comminato dall'azienda e non potrà adire la competente autorità giudiziaria per l'accertamento dell'illegittimità dello stesso e la condanna del datore prevista dalla normativa in materia.
Il rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di licenziamento garantiscono al lavoratore di adireentro i successivi 180 giorni il tribunale competente in veste di giudice del lavoro, mediante deposito presso la cancelleriadel ricorso giudiziale contro il provvedimento di licenziamento.
Avv. Vittorio Bove
Studio Legale Bove Manni
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Data: 09/05/2018 19:00:00Autore: Vittorio Bove