Concussione per il sindaco che fa assumere raccomandati
La giurisprudenza di legittimità fa chiarezza sulla concussione e la differenza con l'induzione indebita a dare o promettere
Avv. Francesca Servadei - Il Sindaco che costringe l'amministrazione di una casa di riposo ad assumere due raccomandati minacciando che il rifiuto di tale inottemperanza si traduca in estromissione dalla struttura ed all'eventuale mancato rinnovo, per la II sezione penale della Corte di Cassazione configura il reato di concussione ex art. 317 del codice penale (cfr. sentenza n. 15792/2018 sotto allegata).
Il reato di concussione
Nel reato di concussione, modificato con la Legge 190 del 2012, l'elemento oggettivo è caratterizzato da un sopruso ovvero abuso del soggetto agente che ricopre la carica di pubblico agente, il quale pone in essere una condotta violenta ovvero minatoria, diretta ovvero indiretta, di un danno contra ius dal quale deriva un grave pregiudizio alla libera determinazione del soggetto-vittima, che è posto di fronte all'alternativa di subire un danno ovvero di evitarlo ricambiando con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Il delitto si distingue pertanto dal reato di cui all'articolo 319 quater c.p. ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"), introdotto con la medesima legge del 2012, il quale si esplica in una condotta finalizzata alla persuasione, suggestione, inganno, condizionando, come è assunto con un granitico orientamento delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 12228/2013 e n. 9429/2016), l'autodeterminazione del soggetto-vittima, il quale è in un certo senso portato ad acconsentire malgrado la sua volontà.
Con sentenza della VI Sezione Penale (numero 8963/2015), la Cassazione ha affermato che oltre ad un indebito vantaggio, il reato di concussione comporta anche un male ingiusto di portata assai sproporzionata, in quanto il beneficio risulta essere assorbito nella preponderanza del male ingiusto.
Per tali motivi, il Palazzaccio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente-Sindaco al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese in favore della parte civile che liquida in € 3.510,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% CPA e IVA.
AVV.FRANCESCA SERVADEI
STUDIO LEGALE SERVADEI
LARIANO(ROMA)
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Data: 11/05/2018 15:00:00Autore: Francesca Servadei