Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

RC Auto: nuove regole per il bonus malus

Che cos'è il bonus malus, le classi di merito, l'attestato di rischio e le modifiche apportate dai recenti regolamenti Ivass pubblicati in Gazzetta Ufficiale


di Annamaria Villafrate - Con il Regolamento n. 72 del 16 aprile scorso l'Ivass ha apportato importanti modifiche alla disciplina del bonus malus in campo RC auto, garantendo la conservazione o l'attribuzione di una buona classe di merito a fattispecie non previste in precedenza. Il Regolamento n. 71 invece si è occupato di disciplinare gli aspetti "amministrativi" del bonus malus dettagliando le regole delle Banche Dati degli attestati di rischio.

Insomma novità positive in campo Rc Auto, anche se l'entrata in vigore delle disposizioni è graduale.

Indice:


Bonus malus: che cos'è

[Torna su]

Prima di addentrarci nell'analisi delle modifiche apportate dal Regolamento Ivass n. 72 del 16/04/2018 vediamo che cos'è il bonus malus.

La formula del bonus malus è alla base di quasi tutte le polizze RC auto italiane. Si tratta di un sistema in base al quale il costo delle polizze cambia di anno in anno in base ai sinistri commessi: se non si fanno incidenti il prezzo della polizza diminuisce, se accade il contrario aumenta. La diminuzione o l'aumento dell'importo che si paga per la polizza dipende infatti dalle classi assicurative di merito.

Classi di merito

[Torna su]

Le classi di merito sono delle categorie in cui vengono inserite le auto assicurate in base agli incidenti commessi. In pratica su 18 classi di merito esistenti la n. 14, quella d'ingresso, prevede il pagamento della tariffa base. Nel caso in cui nel "periodo di osservazione" la virtuosità dell'assicurato è positiva perché non causa incidenti allora sale nella classe 13, ossia bonus, con conseguente diminuzione del premio assicurativo, in caso contrario retrocede alla classe 15 ossia malus che comporta l'aumento del premio.

Attenzione però, perché le classi di merito non sono identiche per tutte le assicurazioni. Per questo, a tutela dell'assicurato, c'è il sistema della classe di conversione universale, che permette al conducente ce cambia compagnia di conservare l'ultima classe di merito.

Attestato di rischio

[Torna su]

Quando la polizza è prossima alla scadenza la compagnia è obbligata a comunicare, al massimo 30 giorni prima, l'"attestato di rischio", che attesta la classe di merito del veicolo. L'attestato deve altresì riportare la classe di conversione universale di assegnazione (CU), che ha valore legale nei confronti di qualsiasi altra compagnia ed evita equivoci se si decide di cambiare assicurazione.

Rc auto: gli step delle nuove regole

[Torna su]

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2018 le disposizioni dei Regolamenti n. 71 e 72 del 16/04/2018 entrano in vigore in tre diverse date:

- alcune sono in vigore già dal 3 maggio,

- altre da giugno (contratti "a franchigia" e "a tariffa fissa" in scadenza al primo di agosto);

- altre da gennaio 2019 per i sinistri stradali coperti da polizze temporanee.

Il regolamento n. 72/2018 in particolare disciplina, come previsto dall'art. 1: "i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015."

Nel dettaglio gli aspetti su cui è intervenuta la riforma.

Assegnazione classe di merito

[Torna su]

Tabella di conversione della classe di merito interna

L'art. 4 prevede che ogni impresa sia munita di una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestato di rischio, nella classe di merito interna stabilita dall'impresa anche tramite l'individuazione di altri parametri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1bis Codice delle assicurazioni private.

Questa tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker) e sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza. I criteri evolutivi relativi alle classi di merito interne non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

Attestato di rischio: validità

[Torna su]

L'art. 5 dispone che l'attestato di rischio conserva la sua validità per cinque anni a partire dalla scadenza del contratto al quale si riferisce (art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19/05/ 2015.)

Attestazione di rischio polizze scadute

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto l'attestazione può essere utilizzata se il contraente o il proprietario del veicolo presentano una dichiarazione sottoscritta, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, in cui attestino la mancata circolazione del veicolo o la stipula di una polizza di durata temporanea.

Rilevazione sinistrosità polizze di durata temporanea

Premesso che, per polizza di durata temporanea si intende il contratto Rc Auto stipulato per un periodo inferiore all'anno, ovvero che, anche se stipulato inizialmente per un anno, di fatto ha avuto una durata inferiore all'anno per qualsiasi ragione, se dopo la stipula della polizza temporanea, viene sottoscritta una copertura di un anno o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità riferiti a polizze temporanee vengono comunicati "alla Banca dati degli Attestati di Rischio, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, e saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU."

Disciplina della classe CU

[Torna su]

Il contratto é assegnato alla classe di CU 18 se non viene esibita la carta o il certificato di circolazione, il foglio complementare o certificato di proprietà, o l'appendice di cessione del contratto. La sinistrosità pregressa non è conservata se l'attribuzione della classe di CU è assegnata in base alla legge Bersani. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli che appartengono alla stessa categoria, così come classificati dall'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992:

a) veicoli già assicurati all'estero: il contraente consegna una dichiarazione, che si considera a tutti gli effetti attestato di rischio, rilasciata dall'assicuratore estero, che permette l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto in base alla sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando quale classe d'ingresso la 14. Se la dichiarazione non viene consegnata il contratto è assegnato alla classe CU 14;

b) mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari a uno o più di essi: in questi casi é attribuita la classe di CU maturata sul veicolo anche quando è sostituito da altro veicolo. I soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo, anche se questo viene intestato a uno o più di loro, su un altro veicolo già di proprietà o acquistato successivamente, e avvalersene nel momento in cui rinnova la polizza o ne stipula una nuova;

c) trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: all'acquirente viene assegnata la classe di CU maturata sul veicolo, chi cede la proprietà invece può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene nel momento in cui rinnova la polizza o ne stipula una nuova;

d) se viene trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso assicurato la classe CU attribuita a un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo resta invenduto, o se viene trasferita su un altro veicolo la classe CU maturata su un veicolo rubato e in seguito ritrovato, al veicolo invenduto o ritrovato è assegnata la stessa classe CU precedente alla perdita del possesso;

e) al nuovo veicolo acquistato viene attribuita la stessa classe di CU di quello precedente se il proprietario del veicolo dimostra, in relazione a un precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute dopo il rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

La stessa regola viene applicata anche quando il nuovo veicolo da assicurare è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, in ogni caso non inferiore a dodici mesi. In questo caso la classe di CU maturata sul veicolo venduto é riconosciuta al locatario a condizione che le sue generalità siano state registrate, come intestatario temporaneo del veicolo (comma 2 dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992), da almeno dodici mesi;

f) veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi acquistato dall'utilizzatore: la classe di CU maturata é riconosciuta allo stesso se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo (comma 2 dell'art. 247bis del d.P.R. n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Se l'utilizzatore non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU gli é riconosciuta su altro veicolo acquistato. Questa disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati dopo l'entrata in vigore del presente Provvedimento Ivass;

g) veicolo intestato a soggetto portatore di handicap: la classe di CU maturata sul veicolo é riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

h) proprietà del veicolo assicurato trasferita a seguito di successione mortis causa: la classe di CU maturata sul veicolo é attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il de cuius, ovvero un suo familiare convivente, sia proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, é tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

i) trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione: il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto, e il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal cd. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

j) precedente contratto stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio (di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private): il nuovo contratto é assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;

k) trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa: gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;

l) società di persone o capitali proprietaria del veicolo, che subisce trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda: la classe di CU si trasferisce in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

m) mutamento della classificazione del veicolo assicurato (art. 47 D.Lgs. n. 285/1992): lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Data: 12/05/2018 12:30:00
Autore: Annamaria Villafrate