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Separazione: l'irresistibile avanzata dell'affidamento paritetico dei figli

A Civitavecchia una frequentazione dei genitori realmente equilibrata è prima concordata dai genitori poi, quando le abitazioni diventano molto distanti, a dispetto di ciò suggerita dal CTU e realizzata dal Tribunale con formula ad hoc


di Marino Maglietta Le premesse sono note. Dopo una decina di anni di schiacciante predominio del modello monogenitoriale realizzato attraverso l'invenzione del "genitore collocatario", il sistema legale è stato investito da una forte pressione dal basso volta ad ottenere formule di affidamento realmente condiviso. Pressione esercitata non solo attraverso tesi sostenute in convegni ed articoli di dottrina per quanto numerosi, ma anche ottenendo nelle ultime due Legislature che il Parlamento considerasse proposte di legge mirate al pieno rispetto della riforma del 2006. A ciò è da aggiungere la fioritura di Registri della bigenitorialità, istituiti in oltre 40 comuni, che affermano sostanzialmente la pari dignità dei genitori e la loro totale intercambiabilità. Risultato di queste iniziative è stata la progressiva introduzione di linee guida e protocolli coerenti con l'iniziale carica innovativa della legge 54/2006. A Perugia (2014) hanno fatto seguito Brindisi e Salerno; infatti. E adesso arriva da Civitavecchia un provvedimento che contiene una quantità di elementi suggestivi di una nuova cultura, che pare in corso di progressiva affermazione (decreto n. 5733/2018 pubblicato su Ilcaso.it).

La vicenda

Una coppia con una figlia adolescente si separa e si confeziona liberamente una frequentazione paritetica del tipo 5 + 2, ovvero lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro, venerdì sabato e domenica con il primo, lunedì e martedì con il secondo e così via, con alternanza dei fine settimana (lunghi). Successivamente, a seguito del cambiamento di residenza della madre, trasferitasi a sensibile distanza (2,5 ore di auto), i genitori si trovavano in disaccordo sulla nuova organizzazione, atteso che la figlia, per conservare lo stesso schema, avrebbe dovuto più volte alzarsi molto presto la mattina. Si rivolgevano quindi al giudice di Civitavecchia, il quale decideva per una CTU. Il consulente nella relazione conclusiva suggeriva uno schema ancora paritetico, ma a settimane intere alternate.

La decisione

Il magistrato, ritenendo che l'alternanza settimanale avrebbe comunque costretto la figlia ad alzarsi presto alcune volte e le avrebbe creato difficoltà a praticare le consolidate attività sportive, optava per un modello, ancora diverso, da lui stesso ideato con l'intenzione di conservare gli equilibri nella frequentazione pur risolvendo in toto i problemi della bimba. In sostanza, nel periodo scolastico si fanno trascorrere presso il padre tutte le giornate di scuola e presso la madre tutti i fine settimana – dal venerdì pomeriggio alla domenica sera - compensando lo squilibrio nel periodo estivo, quando la ragazzina starà con il padre solo 25 giorni e tutto il resto del tempo con la madre. Non è uno schema rigorosamente paritetico, ma è il più vicino alla pariteticità, compatibilmente con la particolare situazione.

In definitiva, si segnala il decreto per il fatto che nessuno dei soggetti che ha partecipato alla vicenda ha messo in dubbio il principio delle pari opportunità – anche temporali – quale diritto indisponibile dei figli in regime di affidamento condiviso. Un atteggiamento che diventa sempre più frequente e che pone la scelta di Civitavecchia nella scia dei precedenti Fori sopra nominati.

Data: 15/05/2018 18:50:00
Autore: Marino Maglietta