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Responsabilità medica: quando c'è imperizia

La Legge Gelli-Bianco e la rinnovata attenzione sull'imperizia del medico, nonché focus sulle differenze con imprudenza e negligenza


di Lucia Izzo - La legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" è intervenuta per superare le criticità emerse dopo l'introduzione della legge n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e per meglio contemperare i numerosi e delicati interessi sottesi alla materia della responsabilità medica.


Leggi Legge Gelli-Bianco: un quadro di sintesi della riforma della responsabilità medica
In particolare, tra le numerose innovazioni legislative meritevoli di approfondimento, giunge l'introduzione dell'art. 590-sexies c.p., il quale riforma va a circoscrivere l'esimente penale che era stata già introdotta introdotto dall'art. 3, co. 1, della Legge "Balduzzi".

Legge Balduzzi e Gelli-Bianco: dalla colpa lieve all'imperizia

La norma stabiliva che non avrebbe risposto penalmente solo in caso di "colpa lieve" l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Il legislatore del 2017, dopo aver abbandonato il riferimento alla colpa lieve (su cui copiosamente si erano soffermate dottrina e giurisprudenza), ha ritenuto, invece, che la punibilità vada esclusa "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia" ove il sanitario rispetti le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

In conseguenza della esplicita posizione adottata dalla Legge Gelli-Bianco, la dottrina ha posto rinnovato interesse sul concetto di "imperizia", sia per meglio perimetrare puntualmente l'ambito applicativo di tale causa di non punibilità, sia per meglio distinguere concettualmente, invece, i casi in cui si incorre in negligenza e imprudenza.
Infatti, sotto la vigenza della Legge Balduzzi, questa distinzione aveva assunto un ruolo marginale rispetto, invece, al distinguo tra colpa grave e colpa lieve che avrebbe fondato o escluso la responsabilità medica.

Colpa medica: negligenza, imprudenza e imperizia

Per la manualistica tradizionale, la negligenza sussiste nei casi di noncuranza, di difetto di attenzione, mentre l'imprudenza si realizza nei casi di precipitazione, di avventatezza, di insufficiente ponderazione.

L'imperizia, invece, contrariamente alla "perizia", si sofferma su quello che il medico è in grado oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza. In sostanza, l'imperizia si caratterizza per l'inosservanza della "leges artis", ossia per aver il sanitario violato una regola specialistica e/o tecnica, vuoi per sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla oppure per la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo.
Leggi Responsabilità medica: i tre gradi della colpa
Il legislatore, nell'ottica di porre un freno alla c.d. medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, ha inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date.
Non è, dunque, sufficiente a escludere la colpa del sanitario il solo fatto che egli si sia attenuto alle linee guida e/o alle buone pratiche clinico assistenziali, dovendo il medico valutare se effettivamente quelle linee guida siano adeguate al caso concretamente sottoposto alla sua attenzione.

Responsabilità medica: la colpa lieve resta?

Il dibattito che si è incentrato sull'analisi del concetto di "imperizia" e sulla colpa lieve, ritenuta da molti abbandonata dal nuovo dettato normativo, si è arricchito dell'importante contributo interpretativo fornito dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8770/2018 (leggi: Responsabilità medica: la colpa lieve resta).
Gli Ermellini hanno ritenuto, infatti, che la mancata evocazione esplicita della colpa lieve da parte del legislatore del 2017, non precluda una ricostruzione della norma che ne tenga conto. In particolare, si è precisato che l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.
Principi nomofilattici che sono destinati a far discutere e a orientare l'auspicabile dibattito dottrinale e giurisprudenziali volti a perimetrare adeguatamente il concetto di imperizia e il suo rapporto con l'imprudenza e la negligenza.
Data: 16/05/2018 18:00:00
Autore: Lucia Izzo