Detenzione inumana: l'indennizzo si prescrive in dieci anni
di Annamaria Villafrate - Le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 11018 (sotto allegata), dopo aver condiviso il ragionamento e le conclusioni della recentissima S.U. penale n. 3775/2018 sanciscono il principio secondo cui il diritto alla somma di denaro per detenzione inumana previsto dall'art. 35-ter comma 3 dell'ordinamento penitenziario, si prescrive in dieci anni, a decorrere dal compimento di ciascun giorno di detenzione.
La Suprema Corte precisa inoltre che, anche chi ha espiato la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova legge, se non è decaduto ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge 92/2014, ha diritto all'indennizzo. In questo caso però il termine di prescrizione non opera prima del 28 giugno 2014.
La vicenda processuale
Convenuto in giudizio il Ministero della giustizia, un ex detenuto chiede il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario, esponendo di essere stato "ristretto in varie case circondariali per una pluralità di periodi tra il 1996 e il 2014 e di aver subito un trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione." Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda, respingendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero "perché il diritto al risarcimento del danno da detenzione in stato di degrado, non era riconosciuto dalla normativa interna prima dell'entrata in vigore della nuova legge e perché, la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, è incompatibile con la decorrenza della prescrizione." Il Ministero propone quindi ricorso per Cassazione.
Indennizzo detenzione inumana: prescrizione decennale
Sulla questione della "fondatezza o meno della eccezione di prescrizione (quinquennale o, in subordine, decennale) del diritto sollevata dal Ministero ricorrente" la Cassazione precisa che: "sul tema sono intervenute le sezioni unite penali, con la sentenza 26 gennaio 2018. Il Ministero della giustizia ha eccepito la prescrizione del diritto del detenuto con riferimento al periodo di carcerazione anteriore al quinquennio decorrente dal 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, muovendo dall'assunto che il diritto al ristoro del pregiudizio da detenzione preesistesse al d.l. 92/2014".
Le sezioni unite penali hanno affermato il seguente principio di diritto: "La prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante azionabile dal detenuto ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, ord. pen., per i pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 92 del 2014, decorre dal 28 giugno 2014" (data di entrata in vigore del decreto legge).
La sentenza richiama i precedenti di legittimità sul carattere innovativo della previsione dell'art. 35-ter, ed afferma che la prescrizione inizia a decorrere solo dall'introduzione dell'art. 35-ter ord. pen., in quanto "il rimedio risarcitorio in esame non era prospettabile prima della entrata in vigore della novella del 2014". Aggiunge poi che l'assenza di un precedente strumento di tutela, accessibile ed effettivo "integra un impedimento all'esercizio del diritto rilevante ai sensi del generale principio di cui all'art. 2935 cod.civ. in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Detenzione inumana: 8 euro al giorno di indennizzo
Condividendo il principio enunciato dalla recentissima S.U. penale n. 3775/2018 le S.U. civili enunciano il seguente principio di diritto:"Il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall'art. 35-ter, terzo comma, ord. Pen., si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 d.l. 92/2014 convertito in L. 117/2014, hanno anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35-ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge".
Applicando questi principi, nel caso di specie, la Cassazione rigetta il ricorso del Ministero "perché il diritto previsto dall'art. 35 – ter, terzo comma, ord. pen., nel caso in esame relativo a detenzione conclusasi prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/2014 e quindi soggetto alla disciplina transitoria (...) non si è prescritto".
Data: 16/05/2018 10:35:00Autore: Annamaria Villafrate