Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Il bitcoin è moneta estera

Per prevederne l'indicazione nel quadro RW nel modello dei redditi sarà però necessaria una norma ad hoc


di Gabriella Lax - Il bitcoin è una moneta estera, e così va trattata. Tuttavia, per prevederne l'indicazione nel quadro RW nel modello dei redditi, sarà necessaria una norma ad hoc.

Questi i chiarimenti che dà l'Agenzia delle entrate nell'interpello 956-39/2018 riguardo alla tassazione ai fini delle dirette delle operazioni di cambio relative ai bitcoin.

Bitcoin e criptovalute devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi. In particolare, andranno nel quadro RW del modello Redditi PF 2018 se detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti, ma non sono assoggettate al pagamento dell'IVAFE.

Il bitcoin è valuta estera

Come mezzo di scambio, e unità di conto ma non di riserva di valore il bitcoin ha molte caratteristiche che lo qualificano come moneta pur non avendo corso legale e non essendo emesso da un ente. Nel valutarlo come moneta estera, il Fisco ha guardato al fatto che il bitcoin nasce come moneta alternativa a quella legale: ne consegue che se il bitcoin è valuta, sarà certamente una valuta estera poiché la moneta ufficiale e riconosciuta in Italia è l'euro.

La qualificazione dei wallet

Differente è la qualificazione dei cosiddetti wallet come conto corrente estero, cui consegue il trattamento fiscale indicato nello stesso interpello. Come riporta Italia Oggi, alle cessioni a pronti di valuta virtuale non conseguono redditi imponibili poiché in atto manca la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta (combinato disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter del Tuir). Considerate le difficoltà relative al divieto di interpretazione analogica e alla difficoltà di individuare dei tassi di cambio ufficiali in base ai quali verificare il superamento della soglia di imponibilità, sarebbe necessaria una previsione normativa ad hoc.

Data: 17/05/2018 15:00:00
Autore: Gabriella Lax