La gestione delle sopravvenienze
Avv. Francesco Vinci - Per sopravvenienze in ambito contrattuale si intendono tutti quegli accadimenti, intervenuti in corso di esecuzione di un contratto di durata, che incidono sull'assetto negoziale e sull'equilibrio economico originariamente stabilito in sede di conclusione.
- Sopravvenienze contrattuali, cosa sono
- I rimedi alle sopravvenienze contrattuali
- La risoluzione per eccessiva onerosità
- La rinegoziazione delle condizioni contrattuali
- I rimedi convenzionali
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
- La presupposizione
- Il dovere di buona fede
Sopravvenienze contrattuali, cosa sono
Tali eventi si traducono in un possibile pregiudizio in danno di una parte del contratto poiché, alterando il sinallagma negoziale, aggravano il sacrificio imposto alla medesima ovvero riducono il beneficio recato dal contratto.
In particolare, le sopravvenienze possono incidere sulle prestazioni dedotte, rendendo impossibile l'esecuzione complessiva; inoltre, possono riguardare situazioni in cui l'esecuzione è ancora possibile, ma per le quali è stato alterato l'equilibrio economico originariamente raggiunto dalle parti; infine, le sopravvenienze possono colpire la causa in concreto del contratto, non consentendo l'attuazione del programma negoziale poiché frustranti dello scopo per cui è stato stipulato.
I rimedi alle sopravvenienze contrattuali
Se la prima categoria di sopravvenienze trova nel rimedio legale della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. un idoneo strumento per far fronte ad ogni tipo di sopravvenienza incidente in tal senso, le altre due ipotesi pongono più delicati problemi in ordine all'individuazione dei rimedi per la gestione delle sopravvenienze.
La risoluzione per eccessiva onerosità
A livello legislativo, il codice civile prevede all'art. 1467 la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, rimedio che reagisce a sopravvenienze che incidono sull'equilibrio economico originario del contratto.
In particolare, tale strumento trova applicazione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, in cui dunque l'adempimento della prestazione divenuta eccessivamente onerosa non avviene simultaneamente alla stipulazione del contratto.
Inoltre, è necessario che l'eccessiva onerosità della prestazione sia dipesa dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Tale requisito, per la genericità terminologica, è stato oggetto di attenta valutazione da parte della giurisprudenza, al fine di dare contenuto alla nozione.
L'avvenimento che determina l'eccessiva onerosità è straordinario quando trattasi di eventi che non si ripetono con regolarità dal punto di vista statistico, secondo una valutazione di tipo oggettivo; è imprevedibile, invece, l'evento che, secondo la coscienza dell'uomo comune, non sia dotato di un adeguato margine di certezza in ordine al suo avveramento.
Infine, affinché trovi applicazione il rimedio di cui all'art. 1467 cod. civ. la stessa norma, al co. 2, prevede che l'eccessiva onerosità non rientri nell'alea normale del contratto, che rappresenta la soglia oltre la quale la prestazione si deve considerare onerosa eccessivamente.
Per alea normale del contratto si intende il rischio insito e connaturato al contratto, che non qualifica la funzione del negozio come, invece, avviene per i contratti aleatori, nei quali il rischio della prestazione appartiene alla stessa causa del contratto: invero, l'art. 1469 cod. civ. sancisce espressamente che la disciplina sulla risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.
La rinegoziazione delle condizioni contrattuali
Tuttavia, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità non è l'unico rimedio previsto dal codice civile per far fronte alle sopravvenienze che alterano il sinallagma contrattuale. Invero, il co. 3 dell'art. 1467 cod. civ. prevede che la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Si tratta di un rimedio conservativo, che si qualifica come diritto potestativo di cui è titolare la parte non danneggiata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta. In tal caso, dottrina e giurisprudenza hanno specificato che il criterio dell'equità interviene in modo da far rientrare lo squilibrio di prestazioni nell'alveo dell'alea normale del contratto, non richiedendosi che venga ripristinato l'equilibrio originario.
Il meccanismo, invero, è ben diverso rispetto a quanto accade con riferimento alle ipotesi di rescissione del contratto poiché, in detti casi, lo squilibrio contrattuale dipende dal comportamento in mala fede posto dalla parte consapevole dello stato di necessità ovvero di bisogno della controparte. Pertanto, l'equità in tal caso interviene come rimedio idoneo per ottenere un nuovo equilibrio contrattuale che ponga nel nulla i vantaggi conseguiti dal contraente che si è profittato delle condizioni dell'altra parte.
Invece, con riguardo all'equità nell'eccessiva onerosità sopravvenuta, lo squilibrio contrattuale non è derivato dal comportamento illecito di una delle parti, bensì da eventi e accadimenti straordinari e imprevedibili: l'equità, pertanto, deve intervenire non già per ripristinare l'equilibrio originario delle prestazioni, ma al fine di far rientrare il sinallagma contrattuale entro i limiti dell'alea normale insita e connaturata al contratto.
I rimedi convenzionali
Oltre al rimedio legale, le parti possono altresì prevedere dei rimedi convenzionali di gestione delle sopravvenienze, aventi lo scopo di conservare il contratto adeguandolo agli eventi sopravvenuti.
A mero titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria le clausole di adeguamento automatico del contratto, che modificano le condizioni contrattuali al verificarsi di determinati avvenimenti senza che sia necessaria una manifestazione di volontà in tal senso delle parti.
Inoltre, sono ormai comuni nella prassi contrattuale, in particolar modo nei contratti del commercio internazionale, le clausole di rinegoziazione, le quali comportano l'obbligo di modificare le condizioni contrattuali al verificarsi di determinati eventi sopravvenuti previsti dai contraenti, attraverso una nuova manifestazione di volontà negoziale.
Tuttavia, non tutte le sopravvenienze possono essere previste e disciplinate anticipatamente dalle parti. In tal caso, si pone il problema dei rimedi esperibili a fronte delle sopravvenienze c.d. atipiche, cioè le sopravvenienze per cui né la legge né le parti hanno previsto alcunché in ordine al ripristino dell'equilibrio originario del contratto.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Con riferimento alle sopravvenienze incidenti sulla causa del contratto, la giurisprudenza ha elaborato principalmente due tipi di rimedi.
Il primo rimedio consiste nell'applicazione estensiva dell'art. 1463 cod. civ. sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Secondo la giurisprudenza, il concetto di impossibilità deve ritenersi riferito non solo ad una prestazione oggettivamente resa impossibile da eventi sopravvenuti, ma anche ad una prestazione che non sia più idonea a soddisfare la causa in concreto del contratto.
In tal caso la prestazione, seppur ancora oggettivamente possibile a seguito della sopravvenienza, non è più utilizzabile per la realizzazione del sinallagma contrattuale, essendo non più funzionale alla causa del contratto: pertanto, la parte svantaggiata può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 cod. civ.
La presupposizione
Ulteriore rimedio elaborato dalla giurisprudenza è la c.d. presupposizione. Si tratta di un istituto, mutuato dalla dottrina tedesca, che ricorre quando le parti, nella formazione del loro consenso, "presuppongono" una determinata situazione di fatto o di diritto, considerata rilevante ai fini della stipulazione, pur in mancanza di espresso riferimento nelle clausole contrattuali.
Nello specifico, si deve trattare di una situazione considerata come obiettivamente certa nel suo verificarsi, non dipendente dunque dalla volontà o dal comportamento delle parti, che può riguardare accadimenti presenti, futuri o già avvenuti in passato.
La ratio dell'istituto risiede nella possibilità per le parti di liberarsi da un vincolo contrattuale che, per il venir meno dell'evento o della situazione presupposta, non sia più adeguato alla funzione e allo scopo che le parti hanno inteso perseguire attraverso il negozio contrattuale, per difetto dunque della causa in concreto.
Inoltre, secondo taluni l'istituto della presupposizione rappresenta un'applicazione del principio di solidarietà sociale e di buona fede. In particolare, secondo questa ricostruzione non può essere considerato tutelabile dall'ordinamento giuridico il comportamento della parte che, essendo a conoscenza della sopravvenienza che ha frustrato la causa del contratto, pretenda ugualmente l'adempimento della prestazione, in contrasto con il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In tal caso, pertanto, deve ritenersi legittimo il comportamento della controparte che rifiuti di eseguire la prestazione dedotta in contratto, qualora la situazione o l'evento che le parti hanno implicitamente posto alla base del vincolo contrattuale non si sia verificato.
Allo stesso modo, l'istituto della presupposizione incide nei casi in cui la sopravvenienza alteri non la causa in concreto del contratto, ma l'equilibrio economico originario. Qualora la prestazione sia divenuta sproporzionata ovvero eccessivamente onerosa, è contrario al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto il comportamento della parte che voglia pretendere l'adempimento della prestazione nonostante la sopravvenienza, che pertanto deve ritenersi inesigibile.
Il dovere di buona fede
La clausola generale di buona fede, inoltre, ha indotto la giurisprudenza ad elaborare ulteriori rimedi in presenza di sopravvenienze che incidano sull'equilibrio economico del contratto.
Invero, in applicazione del disposto dell'art. 1375 cod. civ., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato in tale norma il fondamento dell'obbligo di rinegoziazione delle clausole contrattuali in caso di sopravvenuto squilibrio nell'adempimento.
Tale obbligo si traduce nel diritto – dovere delle parti di riequilibrare gli aspetti economici del contratto divenuto sperequato, al fine di adeguarlo alla circostanza sopravvenuta e realizzare un nuovo equilibrio economico di scambio conformato alla sopravvenienza.
Si tratta di un rimedio tipicamente manutentivo e conservativo, poiché rispondente all'esigenza di soddisfacimento dell'interesse che le parti intendono perseguire attraverso il vincolo contrattuale, secondo una funzione di salvezza delle volontà dei contraenti in luogo dello scioglimento del negozio.
Avv. Francesco Vinci
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Data: 07/01/2020 03:30:00Autore: Francesco Vinci