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Usufrutto congiuntivo, successivo e successivo improprio

Ammissibilità e limiti applicativi delle particolari forme dell'usufrutto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità


di Iacopo Brotini - L'usufrutto, diritto reale minore disciplinato all'interno del Libro III, Titolo V, Capo I, artt. 978 e ss del Codice Civile, consiste notoriamente nel diritto di godere dell'altrui bene (mobile o immobile), traendo e beneficiando di tutte le utilità che il medesimo è in grado di fornire, con l'obbligo tuttavia di doverne rispettare l'originaria destinazione economica: se oggetto di usufrutto è un terreno agricolo, l'usufruttuario non potrà, in ipotesi, utilizzare il medesimo per realizzarvi un parcheggio o un centro commerciale.

Usufrutto: la necessaria temporaneità

Peculiarità dell'istituto in commento è la sua temporaneità.

Come agilmente si ricava dalla lettera dell'art. 979 c.c., la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario e se lo stesso è costituito a favore di una persona giuridica (così come in favore di un ente non personificato, quale ad esempio un'associazione non riconosciuta) la sua durata non potrà essere superiore a trenta anni.

La ratio di suddetto limite si comprende con riferimento alla posizione del nudo proprietario, il quale, ove fosse consentita un'indefinita durata degli effetti dell'istituto (il c.d. usufrutto perpetuo, previsto dal Codice Civile del 1865), si vedrebbe spogliato definitivamente dei suoi poteri di godimento e di disposizione sul bene, con conseguente perdita di qualsivoglia utilità (in merito si veda, tra le altre, Cass., Civ. Sez., II, 12/05/2011, n. 10453).

Usufrutto congiuntivo e successivo: ammissibilità e divieti

Proprio il requisito della necessaria temporaneità della figura in commento ha posto da tempo la questione circa la compatibilità e/o l'ammissibilità di particolari tipologie di usufrutto; in specie, ci si riferisce al c.d. usufrutto congiuntivo, a quello successivo nonché, infine, a quello denominato successivo improprio.


Quanto all'usufrutto c.d. congiuntivo, esso ricorre laddove suddetto ius in re aliena venga attribuito a più soggetti congiuntamente, anche con la previsione di un vero e proprio diritto di accrescimento in favore del contitolare rimasto in vita. Si pensi, ad esempio, all'usufrutto su un terreno agricolo costituito a favore di due fratelli che nel tempo libero sono soliti dedicarsi alla coltivazione di ortaggi, con l'espressa previsione che, al momento della morte di uno dei due, il medesimo usufrutto sul bene competerà integralmente al superstite.

Tale fattispecie, la quale impedisce la consolidazione immediata dell'usufrutto con la nuda proprietà (conseguenza invece naturale in ipotesi di unico usufruttuario e derivante dalla vis elastica ed espansiva del diritto reale per antonomasia), viene pacificamente ritenuta compatibile con la natura provvisoria e temporanea dell'istituto, e dunque ammissibile, a condizione tuttavia che siffatto diritto di accrescimento a favore del contitolare rimasto in vita sia previsto in modo inequivoco - anche se implicitamente - dalla concorde volontà delle parti quale risultante dall'atto costitutivo (in merito Cass., Civ. Sez., II, 17/11/2011, n. 24108).


Diversa è la soluzione con riferimento all'usufrutto successivo, che si ha nel caso in cui il medesimo venga attribuito a più soggetti in via successiva a fronte della dipartita del titolare precedente.

Si pensi all'usufrutto costituito in favore di Caio con l'espressa previsione che, alla sua morte (e dunque al verificarsi di una delle condizioni di estinzione del diritto ex art. 979 c.c.), lo stesso passerà a Sempronio.

L'usufrutto successivo è espressamente vietato se costituito per testamento (art. 698 c.c.) o per atto di liberalità (art. 795 c.c.), con la conseguenza che, in ipotesi siffatte, resterà valido ed efficace il solo diritto reale attribuito al primo dei beneficiari e per la sola durata della vita di questi.

Dibattuto è invece il caso in cui l'usufrutto venga attribuito in favore di più soggetti e in via successiva in forza di negozio a titolo oneroso (diverso dunque e dall'atto di ultima volontà e dalla donazione); si tratta, a ben vedere, di questione strettamente attinente al perimetro contenutistico che si vuole riconoscere all'autonomia privata, ferma restando la tipicità e la tassatività dei diritti reali minori.

Usufrutto successivo improprio

Infine, viene pacificamente ritenuto valido (in merito si veda la recente Cass., Civ. Sez., II, 19/04/2016, n. 7710) il c.d. usufrutto successivo improprio, il quale si perfeziona allorché l'alienante a titolo oneroso di un bene - e dunque mediante negozio diverso dalla donazione - riservi espressamente in proprio favore l'usufrutto sul bene medesimo, con l'ulteriore previsione che, alla sua morte, il diritto passerà ad un terzo o a più terzi (in tale ultimo caso sempre e comunque congiuntamente e non in via successiva).

Data: 21/05/2018 18:49:00
Autore: Iacopo Brotini