I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Antiriciclaggio: ...professionisti ai nastri di partenza?

E' fatta! Anche i professionisti entrano a pieno titolo nell'ampia platea di soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio introdotta nel nostro Paese fin dal 1991 (1).

Inizia l'epoca della ?collaborazione attiva? da parte di un'ampia e qualificata parte della nostra società che viene chiamata dall'Istituzione a fronteggiare il crimine organizzato e, per esso, in primo luogo, il ?Riciclaggio di denaro sporco?.

Agli adempimenti burocratico-formali introdotti con dal Decreto di attuazione in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e scaturito per effetto del Decreto Legislativo nr.56/2004, inerenti la ?Identificazione del cliente? e la ?Registrazione dell'operazione?, deve seguire, da parte dello stesso professionista, la migliore valutazione circa i possibili profili di anomalia che possano sottendere azioni di riciclaggio di denaro sporco.

Quali potranno essere le anomalie ed i conseguenti fattori di rischio?

Innanzitutto dico che fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, cominciando a conoscere meglio la clientela ed entrando nel merito dell'operazione richiesta nell'ottica della migliore trasparenza.
Solo così potranno comprendersi atteggiamenti elusivi o condotte dissimulatorie del cliente, spesso volte a nascondere od occultare una origine illecita della risorsa finanziaria oggetto della transazione.

Potranno altresì comprendersi:

1. la emissione e/o l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti volte a registrare ricavi fittizi - in genere per società aventi bilanci in perdita ovvero, altre realtà imprenditoriali interessate unicamente ad apparire per nascondere malversazioni, indebite appropriazioni, costituzione di fondi neri, triangolazioni con Paesi a rischio etc. -, od annotare costi nella realtà mai sostenuti, al fine ultimo di abbattere o comunque alleggerire l'imponibile fiscale (2);
2. le fittizie esportazioni di beni, finalizzate unicamente ad acquisire la qualifica di ?Esportatore abituale? onde comprare la merce in sospensione d'imposta - senza pagare l'IVA sugli acquisti ? (3);
3. incassi o costi in nero, realizzati dall'imprenditore e destinati ad alimentare rapporti bancari extracontabili, la cui condotta, potrà costituire reato presupposto al riciclaggio, ove tali conti fossero accesi in capo a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda (familiari e/o estranei prestanomi) in presenza di danno erariale di assoluta rilevanza ? ex art.4 del D.Legislativo nr.74/2000 (4);
4. triangolazioni con l'estero, attraverso Paesi Off Shore ovvero catalogati come ?Non cooperativi? da parte del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI);
5. la intestazione fittizia di patrimoni (costituito da denaro, beni o altre utilità) in capo ad un soggetto estraneo (trasferimento fraudolento) e diretto ad agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli Articoli 648 bis e ter del codice penale - ex 12 quinques della legge 7 agosto 1992, nr.356 - nata in conseguenza delle stragi mafiose ?FALCONE-BORSELLINO? dell'estate del 1992;
6. significative, improvvise quanto inattese ?variazioni? economico patrimoniali in capo a soggetti appartenenti e/o contigui alla criminalità organizzata ? ex artt. 30 e 31 della legge nr.646/1982;
7. analoghe ?variazioni? registrate in capo a soggetto in modo ingiustificato e non coerente al profilo soggettivo del medesimo, soprattutto con riferimento all'attività economica svolta;
8. voler frazionare l'operazione economico finanziaria proposta ad ogni costo, allo scopo di ridurre il rischio di essere intercettato dal circuito bancario;
9. operazioni di importo ingente inspiegabili e dannose per lo stesso cliente, senza una razionale e plausibile giustificazione;
10. garanzie prestate da terzi estranei, non conosciuti ovvero non aventi alcun legame affettivo e/o commerciale con il cliente (5);
11. frequente ricorso, nell'ambito di transazioni commerciali, all'uso di denaro contante in alternativa a metodologie più pratiche e trasparenti (bonifico, giro conto, titoli di credito);
12. manifesta indisponibilità a transitare sul conto per la esecuzione di operazioni di importo ingente - richiesta emissione assegni e/o disposizioni di bonifico, acquisto di titoli, certificati di deposito e strumenti finanziari tutti effettuati per cassa ? (6);
13. mostrarsi ingiustificatamente riluttanti a fornire informazioni sulla propria attività economica svolta, sulla situazione contabile e societaria, sugli apporti di capitale, sui rapporti con i terzi.

Ovviamente non ho la presunzione di aver detto tutto, forse ho solo sfiorato la problematica che oggi, in modo sinergico, ci vede coinvolti in questa nuova ed importante sfida per la legalità e la trasparenza.

Insieme si può.

www.giovannifalcone.it
info@giovannifalcone.it











(1) DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -...qualche spunto di riflessione

(2) LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE
(3) L'evasione dell'iva nella triangolazione commerciale con l'estero
(4) IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE
(5) IL RICICLAGGIO ?GARANTITO?
(6) LEGGE FINANZIARIA2005
?Alla caccia delle operazioni Fuori Conto?



Data: 18/02/2006
Autore: Giovanni Falcone