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Limiti di sosta: la multa non è sproporzionata

Secondo la Corte Costituzionale, la sanzione per la violazione dei limiti di sosta non è sproporzionata rispetto a quella stabilita per l'inosservanza del divieto


di Annamaria Villafrate - Non c'è sproporzione tra il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione dei limiti orari di sosta e quello sancito per la violazione del divieto. Queste le conclusioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 111/2018 (sotto allegata), chiamata a pronunciarsi sulla questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Verona, per violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte dell'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La dedotta illegittimità infatti è superabile attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata del termine "periodo".

Sproporzione sanzionatoria tra sosta limitata e vietata

Il Giudice di Pace di Verona ritiene che l'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) violi il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Costituzione perché:

Secondo il Giudice di Pace di Verona la sanzione prevista per la violazione del divieto di sosta, infrazione ben più grave, sarebbe irragionevolmente meno gravosa rispetto a quella comminata perla violazione dei limiti di durata, applicabile "per ogni periodo per il quale si protrae la violazione".

Occorre interpretare correttamente la nozione di "periodo"

Secondo la Corte Costituzionale, per risolvere la questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Verona, occorre fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di "periodo" utilizzata dal comma 15 dell'art. 7 del Codice della Strada.

La Corte ritiene infatti che: "il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisca alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto. I regolamenti comunali disciplinano la sosta autorizzandola in determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono vigenti i limiti imposti per la sosta regolamentata o limitata. Pertanto è ragionevole riferire il "periodo" di cui al comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infra giornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali."

"Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere."

Data: 11/06/2018 09:50:00
Autore: Annamaria Villafrate