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Reato di ingiuria depenalizzato: incostituzionale?

Il Giudice di Pace di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale circa l'abrogazione del delitto di ingiuria


Avv. Alessandra Di Marco - Aveva destato non poche polemiche l'intervento di depenalizzazione che ha investito il delitto ex art. 594 c.p.

In particolare la riforma attuata con la legge nr. 67/2014 ha abrogato il delitto di ingiuria, ritenendo che tali condotte dovessero essere ricondotte nell'ambito degli illeciti civili cui potrà conseguire, una volta accertata l'eventuale condotta lesiva dell'onore, soltanto un risarcimento di natura pecuniaria, ed attribuendone la competenza al solo Giudice Civile.

Nello specifico la polemiche erano sorte soprattutto sui mezzi con cui si sarebbe potuta fornire, in giudizio, la prova circa l'avvenuta lesione dell'onore della parte offesa.

Il giudice di Pace di Venezia ritiene che l'abrogazione abbia violato i principi costituzionali.

Secondo il Giudice di Pace di Venezia l'abrogazione del delitto ex art. 594 c.p. determina la violazione di principi Costituzionali.

Invero il diritto all'onore è uno dei diritti fondamentale tutelato a livello Costituzionale e sminuirne l'onere e il decoro di una persona attribuendone la tutela soltanto all'area privatistica determina grave violazione degli artt. 2, 3, 10 e 117 della Costituzione.

La tutela penale, che in principio trovava applicazione per queste condotte lesive, certamente permetteva una piena tutela del decoro e dell'onore di una persona.

E' infatti la previsione di una sanzione penale a garantire certamente una maggiore tutela.

Quest'ultima infatti ha la funzione deterrente necessaria per accordare maggiore tutela a principi/diritti che qualificati come inviolabili dalla Costituzione, non possono essere tutelati soltanto da un punto di vista civilistico.

Peraltro a differenza e rispetto al reato di diffamazione, rimasto invece in vigore, si pone una piena violazione del principio di eguaglianza.

Invero si è creata di fatto una situazione in cui se un soggetto viene offeso di persona e dunque è presente sul luogo ove si perpetra l'offesa non è tutelabile a livello penale, viceversa se il soggetto non è presente all'offesa (delitto di diffamazione) allora interviene la tutela penale, anche se di fatto in entrambe le condotte il bene offeso rimane lo stesso.

Per questo il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa l'abrogazione del delitto di ingiuria.

Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it

Data: 01/06/2018 18:45:00
Autore: Alessandra E. Di Marco