Cautela sociniana
Cos'è la cautela sociniana
Tra i principi generali in materia di diritto successorio, vi è quello sancito dall'art. 549 c.c., secondo il quale in capo ad alcuni soggetti, definiti "legittimari" in ragione dei particolari legami di parentela o di coniugio con il de cuius, viene a costituirsi un autentico diritto a succedere nei rapporti del testatore. Questi, infatti, "non può imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari": sebbene la materia delle successioni mortis causa sia improntata, generalmente, al perseguimento della volontà testamentaria, la legge prevede, al tempo stesso, una corsia preferenziale per i cd. legittimari.
Il principio della tutela dei legittimari prevede, tuttavia, delle eccezioni: una di queste è dalla dottrina tradizionale individuata nella cd. cautela sociniana.
L'istituto della cautela sociniana prende il nome dal noto giurista del '500, Mariano Socino, il quale, in un celebre parere, ne ammise, per la prima volta, la validità.
L'art. 550 c.c. stabilisce che "quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o parte di essa, hanno scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede".
"La stessa scelta spetta ai legittimari, quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile".
Le ipotesi di cautela sociniana
La norma, dunque, disciplina le seguenti ipotesi:
1) il testatore assegna al legittimario (con testamento o donazione) beni in nuda proprietà e a terzi (legittimari o meno) un diritto di usufrutto o una rendita vitalizia, il cui reddito ecceda quello della disponibile (es. il testatore lascia al figlio la nuda proprietà del suo intero patrimonio e ad un terzo l'usufrutto di tale patrimonio);
2) il testatore assegna al legittimario un diritto di usufrutto, mentre a favore di terzi ne dispone la nuda proprietà per una parte eccedente la disponibile (es. il testatore lascia al figlio l'usufrutto del suo patrimonio e ad un terzo la nuda proprietà).
Contenuto e natura dell'istituto
E' evidente, quindi, come l'istituto della cautela sociniana ruoti attorno al problema dell'eccedenza dell'usufrutto o del reddito derivante da una rendita vitalizia, disposti in favore di terzi legatari, rispetto alla porzione disponibile: in questi casi, è consentito al legittimario di scegliere se dare esecuzione alla disposizione testamentaria oppure conseguire integra la porzione di legittima, abbandonando al terzo l'usufrutto o la nuda proprietà limitatamente alla parte disponibile. Il legatario usufruttuario consegue, in tal modo, la piena proprietà della disponibile, ma non la qualità di erede.
La norma pone una difficoltà di ordine teorico, negando la posizione ereditaria a chi viene a conseguire una quota del patrimonio del defunto. In dottrina, si è giunti a trarre argomento da tale disposizione per la tesi secondo la quale la qualità ereditaria non discende dall'acquisto del patrimonio ereditario.
Per superare questa difficoltà, occorre intendere l'abbandono non come una rinunzia ma come particolare atto di cessione di beni ereditari, nel senso che la scelta non deve identificarsi in una rinunzia all'eredità ma in un'opzione di cui la legge non determina la forma, per cui la scelta può avvenire sia espressamente che tacitamente, e può essere provata anche con testimoni o mediante presunzione.
Un'altra tesi, invece, negando la riconducibilità del sistema introdotto dall'art. 550 c.c. nel concetto di azione di riduzione (che, invece, presuppone una constatazione oggettiva della lesione), qualifica la facoltà di scelta del legittimario alla stregua di diritto potestativo, che si attua mediante un negozio giuridico unilaterale recettizio, e che produce il mutamento oggettivo del legato. L'oggetto originario della disposizione testamentaria, infatti, viene sostituito ex lege da una quota di beni in piena proprietà.
Quanto alla forma da osservare, la dichiarazione di abbandono, in mancanza di una norma ad hoc, deve considerarsi atto a forma libera; se, invece, la scelta del legittimario abbia ad oggetto beni immobili, un orientamento è nel senso di applicare la normativa sul formalismo, in particolare l'art. 1350 c.c. n. 5.
Data: 09/09/2022 08:00:00
Autore: Giuseppe Rizzi