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Mutuo e ammortamento alla francese: applicazione degli interessi

Il Tribunale di Lucca ha espunto da un mutuo la capitalizzazione composta su base annua. A partire da tale decisione affrontiamo alcune fondamentali questioni sugli interessi applicati ai contratti di finanziamento


Avv. Giampaolo Morini - Con la sentenza numero 763/2018 del 10 maggio scorso (qui sotto allegata), il Tribunale di Lucca ha affrontato la questione dell'ammortamento alla francese di un contratto di finanziamento, accogliendo parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una banca e nei confronti di un cliente ritenendo necessario ricalcolare i rapporti di dare/avere tra i due soggetti, applicando l'interesse legale ed espungendo la capitalizzazione composta su base annua.

Indice:

La vicenda

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Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, infatti, la banca opposta, a fronte di un TAN pari al 9% aveva applicato il TAE pari al 9,381%. Di conseguenza, come rilevato dal C.T.U. nel corso del giudizio, era chiara la sussistenza dell'impatto "della capitalizzazione composta degli interessi quanto meno su base annua", posto che "per avere un tasso effettivo su base composta annua l'Istituto avrebbe dovuto applicare un tasso mensile del 0,7207% e non dello 0,75%" come invece fatto.

Differenze tra piano di ammortamento e piano di rimborso

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Per comprendere meglio la portata di tale pronuncia occorre fare un po' di chiarezza e distinguere tra piano di ammortamento e piano di rimborso.

Il primo serve a quantificare quanta parte di ogni singola rata rimborsa il capitale originariamente mutuato e quanto interesse ne paga.

Il secondo serve a stabilire quante rate, di quale entità e con quale cadenza temporale siano necessarie per rimborsare una somma mutuata e remunerarla degli interessi corrispettivi. Dal piano di ammortamento si può risalire al piano di rimborso per relationem; ma è l'interesse che scaturisce dalla somma delle rate, detta montante, in rapporto al capitale prestato, a determinare il tasso effettivo da questi determinato secondo questa semplice relazione: Interesse = somma delle rate (montante) – capitale mutuato. Da ciò consegue che il tasso d'interesse effettivo i è dato dal rapporto tra l'interesse percepito o da percepire ed il capitale mutuato in funzione del tempo.

Il piano di ammortamento sovente è omesso nel contratto di mutuo, mentre è presente, oltre alla indicazione numerica del tasso dell'interesse corrispettivo, solo il piano di rimborso.

Il tasso di interesse corrispettivo pattuito

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In conclusione, gli elementi che determinano quale è il tasso d'interesse corrispettivo pattuito sono: a) la misura espressa in cifre e b) quella che è determinata dal piano di rimborso. Poiché questa è la procedura stabilita dalle direttive, la quale però applica la formula dell'attualizzazione ad interesse composto, richiamiamo la formula che, risolta rispetto al tasso-incognita i, esprime tutti i costi di un credito:ove C'è il capitale mutuato, t il tempo, k il numero della singola rata e rappresenta la sommatoria che va dalla prima rata k = 1 sino all'ultima k = m, stabilita dalla convenzione con la quale si stabilisce la modalità di restituzione di un prestito con contemporaneo pagamento del corrispettivo.

Ovviamente, la formula appena indicata, noti tutti gli altri elementi, consente, al mutar dell'incognita, di conoscere il capitale prestato o l'entità della rata o il tempo t e qualsiasi altro elemento ivi presente. Essa costituisce anche la base di partenza per costruire i piani di ammortamento dei mutui secondo il principio di proporzionalità ed i canoni della legge lineare degli interessi. Argomento sorprendentemente trascurato in quasi tutti i libri di matematica finanziaria attualmente in uso.

Attualizzazione ad interesse composto

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Quella qui sopra rappresentata, infatti, è la formula dell'attualizzazione secondo il regime dell'interesse semplice, detto anche lineare o proporzionale, e segue la progressione aritmetica (1, 2, 3, 4, 5, ...) stabilita dall'art. 821 c.c., al contrario dell'attualizzazione secondo il regime dell'interesse composto, detto anche legge esponenziale che segue la progressione geometrica (2, 4, 8, 16, 32, ...). Per completezza di esposizione si indica la formula dell'attualizzazione ad interesse composto:

Considerando l'interesse come la velocità con la quale si remunera un capitale, la formula è paragonabile al moto costante delle lancette dell'orologio, mentre la formula[1] è paragonabile all'accelerazione (variazione della velocità nell'unità di tempo) che un oggetto, lanciato dal ventesimo piano di un edificio, subisce per effetto della forza di gravità.

Il metodo dell'attualizzazione ci dice quanto vale al momento della stipula del contratto di mutuo un montante di rate che il mutuatario riceverà nel futuro. Il termine che giustifica l'uguaglianza è il tasso d'interesse i che nel regime della linearità è il tasso realmente effettivo che esprime tutti i costi di un credito. Come si può notare, gli elementi che si evincono dal piano di ammortamento, quali la parte di capitale che ciascuna rata rimborsa o la quota di interesse che ciascuna rata paga, sono di per sé del tutto inconferenti per stabilire la misura dei frutti convenuti o pretesi. In altri termini essi non sono di alcuna utilità per risolvere l'equazione per conoscere il tasso d'interesse effettivo i di un piano di rimborso.

Profilo storico

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Il Prof. A. Casano, già nel XIX secolo, dimostrava in modo assai esplicito che l'ammortamento a scalare, o a scaletta o annnuité, comunemente denominato «francese» (e modellato, come abbiamo visto, sull'imputazione prima agli interessi ex art. 1194 c.c.), comporta l'anatocismo: «Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio d'interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocché questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gl'interessi degl'interessi dopo il tempo t»[2]. La dimostrazione matematica che segue tale enunciazione mostra che la quota capitale, contenuta in ciascuna, singola rata costituente il piano di rimborso di un mutuo, si incrementa incorporando (rectio, capitalizzando) gli interessi che aumentano secondo la progressione geometrica.

Nell'ammortamento c.d. francese ogni quota capitale si incrementa, rispetto alla precedente, della quantità costante 1+i, ove i è il tasso d'interesse. L'incremento complessivo delle quote capitali è dato quindi da (1+i)t, ove t sono i periodi di tempo intercorrenti tra una rata e l'altra. Tale incremento segue la legge della progressione geometrica o esponenziale degli interessi. Il fattore 1+i prende il nome di ragione della progressione geometrica.

Inapplicabilità dell'art. 1194 c. 2 c.c.

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Venendo adesso al profilo giuridico appare necessario affermare la prevalenza dell'art. 1283 c.c. che imperativamente vieta l'anatocismo (fatte salve le eccezioni previste per legge) sulle altre norme, quali l'art. 1282 c.c.. Sul punto si sono espresse le sezioni unite con sent. 9653/01[3], non contrastante con le pronunce precedenti, né contraddetta da quelle successive. Inoltre, la natura della norma contenuta nell'art. 1194 c.c. è dispositiva, sì che non è dato, per il suo tramite, aggirare l'art. 1283 c.c.. Per completezza di esposizione, occorre rilevare il rapporto gerarchico esistente tra l'art. 1194 c.c. e la norma imperativa contenuta nell'art. 1284 c.c. Ci si chiede se la facoltà concessa dall'art. 1194 c.c. al creditore, riguardo all'imputazione dei pagamenti, si possa estendere sino ad ottenere una surrettizia maggiorazione del tasso, che deve essere «determinato per iscritto» ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Concludendo che, nell'indicare il tasso convenuto, le parti devono tenere conto dell'incidenza che la modalità prescelta per l'imputazione dei pagamenti ha sui costi e, in definitiva, sul tasso[4], visto che questi è determinato dalla totalità delle rate costituenti il piano di rimborso di un mutuo. Tale concetto è trasfuso tal quale in una sentenza resa da un giudice di merito nel 2008[5].


[1] Cass. 25 settembre 2013, n. 21885, Danno e resp., 2014, 198.

[2] A. CASANO, Elementi di algebra, Palermo, 1833, 277.

[3] Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9653, Foro it., Rep. 2001, voce Opere pubbliche, n. 739.

[4] GIANNI COLANGELO, Trasparenza, concorrenza e soglie usurarie, Napoli, 2004, 207 ss.

[5] Cfr. Trib. Bari-Rutigliano 29 ottobre 2008, Foro it., Rep. 2009, voce Mutuo, n. 27, e, per esteso, Contratti, 2009, 221, con nota di A. MACCARRONE, Capitalizzazione trimestrale degli interessi nei mutui (annotata altresì da G. TEDESCO, Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo «francese», in Giur. merito, 2009, 82). È illegittimo il c.d. ammortamento «alla francese»: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e già non quello semplice; la banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto.

Data: 16/06/2018 16:00:00
Autore: Giampaolo Morini