Pensioni quota 100
di Annamaria Villafrate - La pensione quota 100 è una proposta di revisione della riforma Fornero introdotta nel 2011 dall'allora governo Monti. Cavallo di battaglia dell'attuale esecutivo sin dall'entrata in carica, la misura è stata consacrata all'interno della legge di bilancio 2018. Il decreto attuativo (d.l. n. 4/2019) approvato giovedì 17 gennaio 2019 è stato pubblicato nella sua versione definitiva in Gazzetta il 28 gennaio ed è entrato in vigore il 29 gennaio 2019.
Leggi anche Pensioni quota 100: il testo del decreto
Vediamo, dunque, cos'è e come funziona la pensione quota 100, da quando parte, a chi è destinata e con quali finestre consentirà l'uscita anticipata dal lavoro:
- Pensione quota 100: cos'è
- Pensione quota 100: i requisiti
- Pensioni quota 100: le finestre di uscita
- Pensioni quota 100: liquidazione TFS/TFR
- Pensione quota 100: le altre novità del decreto
Pensione quota 100: cos'è
La riforma pensionistica del Governo Lega – M5S è la pensione quota 100. Il meccanismo delle quote prevede molto semplicemente che si ha diritto di andare in pensione quando la somma dell'età pensionabile del lavoratore e degli anni di contributi versati danno come risultato 100. E' possibile però che l'età del lavoratore o gli anni contributivi non diano come risultato una cifra tonda. In questo caso, per calcolare la quota i mesi devono essere trasformati in decimi.
Pensione quota 100: requisiti
La pensione quota 100, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, offre la possibilità di andare in pensione in anticipo, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (in ogni caso la somma dell'età e degli anni di contributi versati deve essere pari a 100).
La misura è rivolta agli "iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps nonché alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge n. 335/1995" e (con diverse finestre di uscita) ai lavoratori pubblici.
Secondo quanto prevede il decreto, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'Inps.
In ogni caso, la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Pensioni quota 100, le finestre di uscita
Secondo quanto prevede il decreto, sono diverse le finestre di uscita anticipata per i lavoratori che aderiscono a quota 100.
Nello specifico:
- lavoratori privati
accesso con decorrenza dal 1° aprile 2019 per tutti coloro che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018; per coloro che maturano invece i requisiti previsti dal 1° gennaio 2019, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico consegue trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- lavoratori pubblici
accesso con decorrenza dal 1° agosto 2019 per coloro che maturano i requisiti previsti entro la data di entrata in vigore del decreto (vigente al 29 gennaio); per chi matura i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, invece, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. La domanda di collocamento a riposo va presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.
- lavoratori scuola
Per il personale del comparto scuola ed Afamsi applicano le disposizioni della legge n. 449/1997 art. 59 comma 9. In sede di prima applicazione, precisa il comma 7 dell'art. 14 "entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda per la cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno accademico o scolastico."
- soggetti esclusi
Non rientrano nella quota 100 i dipendenti delle Forze Armate, ai quali continueranno ad applicarsi i requisiti di maggior favore previsti dal Dlgs 165/97, così come il personale delle Forze di Polizia, di polizia penitenziaria, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.
Pensioni quota 100: liquidazione TFS/TFR
Il decreto prevede che i dipendenti pubblici abbiano liquidato il TFS/TFR al momento in cui avrebbero maturato la corresponsione dello stesso secondo quanto previsto dalla legge Fornero, in pratica al raggiungimento dei 67 anni d'età.
Lo stesso decreto prevede che le pubbliche amministrazioni stipulino apposite convenzioni con le banche per la liquidazione anticipata del TFR/TFS, nelle quali siano preventivamente fissati i tassi di interesse da applicare.
Pensione quota 100: le altre novità del decreto
Il decreto introduce anche altre novità sul fronte pensionistico, intervenendo, tra le altre cose, con proroghe delle misure Opzione Donna e Ape social e prevedendo la cosiddetta "pace contributiva":
Confermata Opzione donna, prevista per le lavoratrici dipendenti di età pari o superiore a 58 anni e per le le autonome di età pari o superiore a 59 anni. L'anzianità contributiva minima richiesta è di trentacinque anni. Il ricalcolo della pensione avverrà esclusivamente con il sistema contributivo.
Ape social prorogata di un anno
Prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'Ape sociale, l'anticipo pensionistico previsto inizialmente in via sperimentale fino a dicembre 2018, concesso a chi ha compiuto 63 anni e ha come requisito contributivo 30 0 36 anni di versamenti e che dura fino al conseguimento dell'età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia.
Quota 41 per i lavoratori precoci
I lavoratori precoci potranno accedere alla quota 41 (dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti) senza che vengano loro applicati gli adeguamenti previsti per la speranza di vita. Le pensioni quota 41 saranno calcolate con il sistema misto: retributivo + contributivo.
Pace contributiva
In via sperimentale nel triennio 2019-2021 è prevista la pace contributiva per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che non siano già titolari di pensione. Per loro è prevista la possibilità di chiedere il riscatto totale o parziale dei periodi di vuoto contributivo compresi tra la data di prima iscrizione all'Inps e l'ultimo accreditamento, per i quali non è previsto l'obbligo di versamento. Il riscatto può essere esercitato per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi. Sarà possibile pagare a rate, con il limite massimo di 60 quote di importo non inferiore a 30 euro e i relativi costi saranno detraibili dall'Irpef nella misura del 50%. L'onere potrà essere sostenuto dal datore di lavoro convertendo in contributi i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Riscatto laurea agevolato
Il decreto introduce anche la possibilità di riscattare in modo agevolato la laurea entro i 45 anni (leggi in merito Riscatto laurea "scontato").
Fondo bilaterale
Infine, viene disposta la creazione di un Fondo bilaterale per il cambio generazionale, che offre la possibilità di andare in pensione addirittura tre anni prima della quota 100, a patto che contemporaneamente si abbia un'assunzione.
Data: 29/01/2019 05:00:00Autore: Annamaria Villafrate