Estate, tutti i divieti in spiaggia
di Gabriella Lax – Estate tempo di mare, ma anche di divieti da spiaggia. Perchè godere della tintarella e del calore del sole ha dei limiti: non tutto è permesso in spiaggia. Ci pensano le ordinanze comunali in tutto il Paese, dalle Alpi alla Sicilia, a porre limiti e ad imporre disciplina.
Ecco i divieti da spiaggia
No ai massaggi sulla spiaggia, fatti a terapisti improvvisati. Si tratta di un fenomeno quanto pericoloso, tale da essere stato preso in considerazione anche dal Ministero della Salute che, a partire dal 2008, ha emanato una serie di ordinanze che dichiarano queste pratiche fuorilegge, un divieto teso a tutelare "l'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali". Pericoloso perché si tratta di massaggi effettuati in mancanza di condizioni igienico sanitarie idonee che potrebbero provocare danni alla salute, incluse infezioni dermatologiche e problemi articolari, muscolari o neurologici. In ogni caso resta fermo il contrasto all'esercizio abusivo di arti e professioni sanitarie che comporta per i "terapisti da spiaggia" multe salate.
Vietati in molti posti i falò in spiaggia: le multe differiscono da luogo a luogo ma possono arrivare anche a importi di mille euro, rischiando così di trasformare un allegro falò in una cosa decisamente spiacevole. Questo perché la spiaggia, anche se data in concessione, è pur sempre un bene demaniale.
Problemi anche per chi piazza le canne da pesca sulla spiaggia, vicino alle persone che nuotano o prendono il sole. Anche in questo caso, la disciplina è stabilita dalle ordinanze di sicurezza balneare, ossia atti che regolamentano la stagione balneare e contengono le disposizioni afferenti all'uso delle spiagge, alla regolamentazione della pesca, degli sport acquatici, del transito dei natanti, degli stabilimenti balneari e via discorrendo. Per la tutela dei bagnanti, in generale, dal primo maggio al 30 settembre di ogni anno c'è il divieto di pescare durante le ore di balneazione. Tuttavia, nelle ore serali e in quelle mattutine, al di fuori della fascia oraria interdetta, l'esercizio della pesca, generalmente, è da considerarsi lecito.
Gli ombrelloni non possono essere lasciati in spiaggia, che ricordiamo ancor auna volta, è uno spazio demaniale. Molte ordinanze comunali a tal proposito pongono dei limiti di orario entro i quali è possibile fruire delle spiagge libere, stabilendo multe da diverse centinaia di euro per chi viola le disposizioni. Il codice della navigazione, all'articolo 1161, pone il divieto di occupazione arbitraria delle spiagge demaniali sanzionandolo penalmente con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
Sabbia e conchiglie souvenir? Anche in questo caso si rischia. In questi casi, è sempre il Codice della Navigazione all'art. 1162 (Estrazione abusiva di arena o altri materiali) a chiarire che "Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00".
Vietato anche accamparsi e dormire sulla spiaggia. Le spiagge sono parte integrante del demanio pubblico e decidere di accamparsi su di esse con la tenda per trascorrere qualche notte cullati dal suono delle onde è una abusiva occupazione di suolo pubblico. Regolamenti e ordinanze locali sanzionano anche pesantemente il fenomeno dell'accampamento abusivo in riva al mare, che in alcuni Comuni rappresenta una problematica diffusa, reputata idonea a giustificare azioni di controllo capillari. In questi casi le sanzioni arrivano addirittura a 500 euro e della vigilanza sono incaricati carabinieri, vigili urbani, polizia e guardia costiera.
Vietati anche gli acquisti dagli ambulanti in spiaggia. Sono diverse, in tutta Italia, le ordinanze che stabiliscono il divieto e le sanzioni sono in linea con la legge 99/2009 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro per l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
Data: 10/06/2018 18:30:00Autore: Gabriella Lax