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ISA Avvocati: come funzionano i nuovi "studi di settore"

Il nuovo indice sintetico valuta l'affidabilità dell'avvocato e rileva eventuali anomalie che si traducono in un valore di sintesi sulla sua affidabilità fiscale


di Lucia Izzo - Tra i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati dal decreto del MEF 23 marzo 2018, che ha ufficialmente mandato in pensione i vecchi studi di settore, c'è spazio anche per gli avvocati insieme ad altre attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.


I nuovi ISA, si rammenta, sostituiranno gli studi di settore a partire dal periodo di imposta 2018 e avranno lo scopo di determinare "l'affidabilità fiscale" di una serie di contribuenti espressamente elencati, salvo alcune eccezioni, verificando l'eventuale evasione delle tasse.

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Il grado di affidabilità fiscale consentirà al contribuente, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, di accedere a un regime premiale (ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017).

Avvocati: il nuovo indicatore AK04U

All'attività degli studi legali è espressamente dedicato il nuovo indicatore AK04U (codice ATECO 2007 69.10.10), le cui modalità di funzionamento e calcolo per il periodo d'imposta 2018 sono esplicitate nell'apposito allegato n. 34 al decreto (qui sotto allegato).

L'allegato, ai fini della definizione degli indicatori elementari e delle relative modalità di calcolo, distingue sei Modelli di Business (MoB) a seconda che l'avvocato ricorra a dipendenti o collaboratori esterni, oppure affidi prestazione a terzi, svolta l'attività esercitando o meno presso lo studio/struttura di un committente, agisca a titolo individuale o in forma associativa o collettiva.

I Modelli di Business, quindi, classificano gli avvocati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato.

ISA agli Avvocati: le conseguenze

L'ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori.

Al soggetto si attribuisce un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari che aumenta al crescere dell'affidabilità fiscale dell'avvocato: quindi, più basso sarà il valore dell'indice, minore sara l'affidabilità fiscale del soggetto, e, viceversa, più alto sarà il valore maggiore sarà l'attendibilità fiscale del soggetto.

Ad essere analizzate saranno grandezze di natura contabile e strutturale tipiche della professione forense, ma oltre agli indicatori di affidabilità troveranno spazio anche indicatori di anomalia.

L'affidabilità verrà misurata analizzando compensi, valore aggiunto e redditi per addetto, mentre gli indicatori di anomalia segnaleranno la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento oppure evidenzieranno incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate o tra queste e quelle presenti in altre banche dati.

Gli indicatori partecipano al calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l'anomalia è presente. Trattandosi di indicatori riferibili unicamente ad anomalie, il relativo punteggio di affidabilità fiscale viene misurato o con una scala da 1 a 5 o on il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia.

Avvocati: chi è escluso dagli ISA 2018

Dagli ISA 2018 saranno esclusi coloro che abbiano iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trovino in condizioni di normale svolgimento della stessa; esclusi anche coloro che dichiarano ricavi ex art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore a 5.164.569 euro o revisione dei relativi indici.

Esclusi saranno anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché coloro che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.


Data: 11/06/2018 10:00:00
Autore: Lucia Izzo