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L'affidamento dei figli in libera uscita

Le linee guida di Brindisi contagiano, in tutto o in parte, un numero crescente di provvedimenti, mentre sopravvivono roccaforti del modello monogenitoriale; a discapito della certezza del diritto


di Marino Maglietta - Il 2017, con la coraggiosa sortita ufficiale del tribunale di Brindisi, subito imitato da quello di Salerno, sembra avere rappresentato quella svolta interpretativa e applicativa inutilmente tentata per le vie parlamentari nelle ultime due legislature (ddl 957 e abbinati nella XVI e ddl 409 e abbinati nella XVII). Si sono, infatti, potuti osservare a partire da quel momento una serie di conversioni nel medesimo senso, più o meno accentuate, che nell'anno in corso stanno trovando espressioni ancora più esplicite.

L'affidamento alternato paritetico nella giurisprudenza di merito

Ne è esempio il decreto del Tribunale di Parma del 22 maggio 2018 (Pres. est. Mari) con il quale viene disposto un affidamento alternato paritetico, sulla base di accurata CTU, in condizioni di elevatissima conflittualità. Al di là dei contenuti, pur controcorrente, si segnala la motivazione, che giustifica la scelta con termini tecnici presi a prestito dalla più aggiornata letteratura scientifica, ovvero, "deve disporsi il proseguimento dell'attuale divisione paritetica dei tempi di frequentazione (shared custody), coerentemente, per come evidenziato dal ctu, "sia con le indicazioni generali della letteratura specialistica maggioritaria riprese dal documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2011, dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 2015 e dalle Linee Guida già adottate da alcuni tribunali (Perugia, Brindisi, Salerno), sia ... con l'interesse del minore. Che deve quindi disporsi una suddivisione dei turni di frequentazione secondo lo schema di settimane alternate". Dopo di che, sia pure con alcune sbavature concettuali, il provvedimento si completa coerentemente con l'adozione di un Piano genitoriale, l'obbligo dello scambio di informazioni e la forma diretta del mantenimento. Vero che il mantenimento diretto è fatto discendere dalla convivenza paritetica – circostanza non necessaria – e che per le spese non quotidiane si rimanda ai tradizionali e discutibili protocolli; ma posto accanto alla precedente giurisprudenza il decreto è indubbiamente rivoluzionario.

E non resta solo. Ancor più rilevante, anche se più limitato nei contenuti , il decreto della Corte di Appello di Salerno del 19 aprile 2018 (Pres. est. de Filippis). Rilevante perché per la prima volta conferma al secondo grado una scelta certamente ancora minoritaria a livello nazionale di un tribunale che ha inteso allinearsi con le linee-guida di Brindisi. Uno dei fondamenti del mantenimento mediante assegno è infatti costituito dalla definizione di "spese straordinarie", intendendosi per esse sostanzialmente gli esborsi non quotidiani di un certo rilievo, anche se prevedibilissimi, legati a filo doppio al metodo indiretto poiché altro non sono che l'elenco delle voci da considerare "fuori assegno". Evidentemente, dalla loro definizione e dall'ampiezza dell'elenco segue l'entità e la pesantezza dello scostamento dalle prescrizioni di legge. Condivisibilmente, dunque, si legge nel decreto: " Osserva la Corte che, per spese straordinarie, devono intendersi la spese non programmabili, impreviste, che trascendono le prevedibili e normali esigenze della vita quotidiana. L'imprevedibilità può essere relativa, oltre che all'an, anche al "quando", vale a dire che si può trattare di spese che, pur essendo il loro verificarsi possibile o addirittura probabile, non è certo ed assume natura occasionale.

Ciò premesso, si osserva che le spese per la scuola di danza, come per ogni altra attività sportiva, non rientrano in tale categoria. Il giudice può tenerne conto, ma in via ordinaria, allorché pianifichi il mantenimento prevedibile e ripetitivo, di ciascun mese." Dove l'ultima affermazione rappresenta un chiaro accenno al mantenimento diretto per capitoli di spesa attribuiti al 100%: la forma ormai considerata anche dalla prevalente dottrina quella prevista dal legislatore. In particolare, la Corte precisa che anche le spese per l'istruzione sono da considerare "ordinarie", perfino nel caso della frequentazione di una scuola privata, insieme con quelle ricreative; e quindi non danno luogo a rimborsi. Altrettanto drastica e lapidaria è la collocazione di tali voci di spesa all'interno di quelle associate a decisioni principali e quindi da concordare. Una posizione davvero coraggiosa, visti i recenti orientamenti della Suprema Corte (ad es., Cass. 2127/2016), che invece costringe alla contribuzione anche chi non ha partecipato alla decisione semplicemente perché nessuno lo ha informato.

Gli orientamenti di segno opposto

La panoramica recente si completa citando il permanere di orientamenti di segno opposto, che certamente non giocano a favore del diritto dei cittadini alla certezza dei diritti. Tra chi coltiva posizioni del genere – con cifre annuali intorno alle 13.000 separazioni – si segnala il Tribunale di Roma con sue recenti sorprendenti considerazioni (26 aprile 2018, est. Vitalone). Dopo avere dosato la frequentazione con 24 : 4 pernottamenti presso il genitore collocatario nell'arco di 4 settimane e stabilito il tradizionale assegno a suo favore in luogo del mantenimento diretto, così giustifica la scelta: "L'affidamento condiviso invero impone ad entrambi i genitori separati di far fronte in via libera e autonoma secondo le proprie sostanze alle esigenze ... dei figli, sicché la previsione di un assegno a favore del coniuge collocatario ha la finalità di rendere più agevole per entrambi la partecipazione alla quotidianità dei figli, senza per tale motivo assorbire con esso gli obblighi scaturenti dall'affidamento condiviso".

Una affermazione che chi scrive confessa di non avere compreso, sembrandogli vero esattamente il contrario, ossia che si partecipa alla quotidianità dei figli fornendo loro direttamente ciò di cui abbisognano, anziché incaricare una banca di trasferire denaro a una certa data all'altro genitore affinché se ne occupi lui. L'unica facilitazione effettivamente riconoscibile è quella a vantaggio di cattivi genitori che vogliano cavarsela con il minimo dell'impegno.

Concludendo, si legge nell'agenda dell'attuale governo : « ... sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento" (Contratto, p. 24). Una affermazione che di per sé rincuora, ma sgomenta anche, pensando che tutto questo è già oggi legge dello stato. Basterebbe rispettarla.

Data: 11/06/2018 12:30:00
Autore: Marino Maglietta