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Responsabilità medica: sospeso il sanitario che cura con l'omeopatia

La Cassazione sancisce la legittimità della misura della sospensione dalla professione per il medico che cagiona la morte di un paziente ostinandosi a curarlo in maniera alternativa


di Valeria Zeppilli – La misura cautelare della sospensione dalla professione, a giudizio della Corte di cassazione, è un provvedimento adeguato per il medico che si ostina a curare un piccolo paziente affetto da otite con medicinali omeopatici fino alla sua morte per ascesso cerebrale.

Nella sentenza numero 27420/2018 qui sotto allegata, i giudici di legittimità hanno infatti confermato la decisione di applicare tale misura, presa dal GIP di Ancona e poi confermata dal Tribunale della libertà per evitare il pericolo di reiterazione del reato da parte di un sanitario accusato di omicidio colposo per aver posto in essere la predetta condotta.

Violazione dei protocolli medici

Il medico, in particolare, aveva fatto ricorso a diagnosi telefoniche senza visitare il bambino, non aveva prescritto la terapia antibiotica neanche dopo averlo visitato e si era ostinato a somministrargli medicinali omeopatici secondo uno schema che, per i giudici del Tribunale, aveva rivelato la sua convinzione che la terapia omeopatica fosse superiore rispetto a quella tradizionale con antibiotici. In tal modo erano state violate le indicazioni dei protocolli medici, in forza dei quali dopo cinque giorni da quando sia constatata l'inefficacia della terapia omeopatica bisogna passare a quella tradizionale.

Nessun vaglio critico da parte del medico

Nel caso di specie, oltretutto, il medico aveva tentato di occultare degli elementi in grado di fare chiarezza sulla vicenda, dimostrando di non aver sottoposto il proprio operato ad alcun vaglio critico idoneo a far ritenere che la condotta tenuta non sarebbe stata reiterata in futuro.

Prognosi di reiterazione dei comportamenti

La Corte di cassazione ha quindi confermato la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione, precisando che "anche in materia di colpa professionale è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio".

Data: 18/06/2018 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli