Danno alla persona: la giurisprudenza
di Annamaria Villafrate - Se la persona è deceduta per causa diversa dalla lesione, il danno deve essere liquidato tenendo conto della durata effettiva della vita. Viene riconosciuto inoltre il risarcimento del danno morale iure successionis solo se il de cuius era in grado di comprendere l'approssimarsi della morte. E ancora, la lucidità prima della morte non rileva ai fini del risarcimento del danno biologico terminale iure successionis, ma solo di quello morale. Sono alcuni degli importanti principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di danno alla persona iure successionis.
Ecco le sentenze più recenti della Cassazione:
- Danno alla persona iure successionis in base alla durata effettiva della vita
- Niente danno morale iure successionis se la vittima non era lucida
- Per il danno biologico terminale non rileva lo stato di lucidità
Danno alla persona iure successionis in base alla durata effettiva della vita
Con l'ordinanza civile n. 12535/2018 la Corte di Cassazione ribadisce che "Il danno alla salute è un danno permanente che si produce de die in diem. Se al momento della liquidazione chi l'ha patito è ancora in vita, esso viene liquidato pro futuro, assumendo che il danneggiato resterà in vita per un tempo almeno pari a quello risultante dalle generali statistiche mortuarie. Se, invece, al momento della liquidazione la persona che ha patito quel danno sia deceduta per causa diversa dalle lesioni, prima di avere raggiunto l'età media risultante dalle statistiche mortuarie, la durata del pregiudizio in esame non è più futura e presumibile, ma passata e certa. Ben diverse sono dunque le due situazioni, con la conseguenza che la liquidazione, nel secondo caso, d'un risarcimento minore rispetto al primo non solo non costituisce affatto una "diminuzione del risarcimento" dovuto, come preteso dai ricorrenti, ma al contrario costituisce puntuale applicazione dell'art. 1223 c.c., giacché, con la morte della vittima, cessa la permanenza del danno (Sez. 3, Sentenza n. 679 del 18/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23739 del 14/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23053 del 30/10/2009; Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007).
Niente danno morale iure successionis se la vittima non era lucida
L'ordinanza civile n. 1289/2017 della Corte di Cassazione, nel rigettare il quinto motivo del ricorso in cui i ricorrenti deducevano la violazione e l'erronea applicazione degli articoli 2043 e 2059 del codice civile e dell'articolo 32 della Costituzione per non avere la Corte di appello riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento per il danno morale e biologico trasmissibile iure successionis precisa che: "Il motivo è infondato per avere la Corte affrontato espressamente la questione, modificando la motivazione adottata dal primo giudice e richiamando gli insegnamenti espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26972 del 2008, che consentono il risarcimento del danno morale soltanto in favore della vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia consapevole dell'attesa della fine.
In tale senso questa Corte ha puntualizzato che la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, "è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni" (Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014), mentre, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015)."
Per il danno biologico terminale non rileva lo stato di lucidità
Con l'ordinanza civile n. 2065/2018 la Cassazione, distingue il danno morale iure hereditatis dal danno biologico terminale precisando che solo nel primo caso, ai fini risarcitori, è necessario che la vittima abbia conservato uno stato di lucidità prima della morte. Queste le parole della Corte: "La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22228; 31 ottobre 2014, n. 23183; 21 marzo 2013, n. 7126; 28 agosto 2007, n. 18163). Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060)."
Data: 21/06/2018 10:00:00Autore: Annamaria Villafrate