Arresto in flagranza: quando può farlo il privato cittadino
di Redazione - Quando il cittadino può arrestare il delinquente? L'art. 383 del codice di procedura penale consente l'arresto facoltativo da parte del privato in flagranza di reato, per i delitti perseguibili d'ufficio e nei casi previsti dall'art. 380. Inoltre, dispone che la persona che ha eseguito l'arresto deve "senza ritardo" consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria che redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Sul punto, si è espressa di recente anche la Cassazione, con la sentenza n. 23901/2018 (sotto allegata), legittimando l'arresto effettuato da un privato cittadino nei confronti di un rapinatore.
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La vicenda
La vicenda vede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona adire il Palazzaccio avverso l'ordinanza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Savona non convalidava l'arresto di un uomo accusato del reato di rapina e lesioni aggravate. Il procuratore lamentava violazione di legge sul rilievo che il giudice aveva erroneamente escluso lo stato di flagranza ovvero di quasi flagranza di cui all'art.382 cod. proc. pen.
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.
Quando è legittimo l'arresto da parte del cittadino
invero, va escluso, scrivono che, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi in cui il privato non abbia proceduto all'arresto ma si sia limitato ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo degli organi di polizia, in quanto nei verbali agli atti si fa espresso riferimento ad un intervento con cui si adoperava per far cessare la presunta rapina, mentre altri si assicuravano che l'aggressore rimanesse sul posto sino all'arrivo della P.G. A ciò va aggiunto che, sempre secondo quanto descritto in atti, sussistevano ex ante gli elementi fattuali da cui poteva ragionevolmente desumersi la commissione, ai danni della vittima, del delitto di rapina e, dunque, legittimarsi, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. pen., l'arresto facoltativo del privato, "in quanto l'esclusione del fine di profitto non poteva ricavarsi in quel momento né dal movente riferito (l'accusa alla vittima di un precedente alterco con un amico dell'aggressore), né dal fatto che nessuna collanina – era - stata rinvenuta indosso all'imputato, considerato che una delle due collane della p.o. risulta effettivamente sparita e la seconda è stata recuperata spezzata". Né vale richiamare la circostanza che lo strappo della collanina fu accidentale, giacchè fatto conseguente ad una successiva valutazione di merito operata dal giudice, "ma non rapportabile a quanto direttamente percepibile al momento dell'arresto, dovendosi, ai fini della convalida, avere riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'intervento del privato, secondo una valutazione da compiersi ex ante, da tenersi distinta da quella del giudizio di merito". Per cui l'ordinanza di non convalida va annullata senza rinvio e l'arresto del privato dichiarato legittimo.
Data: 22/06/2018 16:00:00Autore: Redazione