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Caduta del pedone sul lucernario del marciapiede: paga il condominio

Per la Cassazione, il condominio è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal passante che inciampa nella piastrella mancante che copre il lucernario condominiale


Avv. Eliana Messineo - Quando un bene svolge la funzione di piano di calpestio per i passanti e la funzione di copertura per una proprietà sottostante, il ruolo di custode spetta anche a chi si giova della copertura.
Per tale ragione, è il condominio ad essere tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla passante che abbia inciampato nella piastrella mancante di vetrocemento che copre il sottostante lucernario condominiale.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con ordinanza del 19 aprile 2018 n. 9625 (sotto allegata).

Il condominio risponde della caduta sul lucernario

Il giudizio traeva origine dalla domanda proposta da una signora contro il comune di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni sofferti, allorché, mentre camminava sul marciapiede antistante lo stabile condominiale, era caduta a causa della mancanza di una piastrella di vetrocemento che copriva il sottostante lucernario condominiale.
Il comune si difendeva sostenendo di non essere legittimato passivo alla pretesa risarcitoria, in quanto la manutenzione del marciapiede sarebbe stata di competenza del condominio, proprietario del sottostante lucernario.
In ragione di detta eccezione, il tribunale riteneva la causa comune al condominio e ne ordinava la chiamata in causa. Costituitosi in giudizio, il condominio contestava la propria responsabilità adducendo che alla manutenzione avrebbe dovuto provvedere il comune essendo la piastrella parte integrante del marciapiede soggetto al pubblico transito.
Il tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava le domande nei confronti di entrambi i convenuti ritenendo non agevole individuare se la custodia del marciapiede fosse comunale o condominiale.
Investita della questione, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la responsabilità solidale sia del condominio sia del comune.

Secondo gli Ermellini, invece, in virtù del principio di diritto sopraindicato, è sul condominio che incombe il dovere di custodire quel tratto di strada, in virtù della funzione di copertura svolta dal lucernario.
Avv. Eliana Messineo
Tel. 3282251385
email: avv.ely.em@gmail.com
Data: 24/06/2018 16:00:00
Autore: Eliana Messineo