Diritto militare: assegnazione temporanea dipendenti Guardia di Finanza
Breve illustrazione degli elementi costitutivi della domanda, della risposta amministrativa e in sintesi i criteri guida per contestare la determina di non accoglimento
Avv. Francesco Pandolfi - Il militare, genitore di un bambino di età inferiore a tre anni, che aspiri ad essere temporaneamente assegnato ai sensi della norma citata e per un periodo di tre anni presso un Reparto del Corpo insistente in altra provincia dove l'altro genitore presta la propria attività lavorativa, presenta una domanda chiedendo appunto l'assegnazione temporanea così come disciplinata dalla disposizione in commento.
Cosa chiede il militare nell'istanza ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001
In pratica: il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Deve sussistere un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; l'eventuale dissenso va motivato.
Cosa fa inizialmente il Comando Generale G.d.F.
Ricevuta la domanda, la valuta.
Per fare questo:
1) deve prendere visione del parere espresso nel merito dal Comandante Regionale,
2) deve dare conto del fatto che il militare richiedente è stato compiutamente informato sui motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza,
3) deve poi prendere atto e dare conto delle memorie prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90,
4) deve dare conto dello stato della giurisprudenza sul punto.
Cosa spiega, nel merito, il Comando Generale G.d.F.
Spiega perché al trasferimento richiesto ostino esigenze di servizio (anzi: non qualsiasi esigenza, ma "eccezionali" esigenze di servizio).
L'illustrazione di queste imprescindibili esigenze tende a motivare il perchè quel militare va mantenuto nel suo attuale contesto di servizio.
Lo si fa, solitamente, affermando che:
a) il Reparto di appartenenza è fortemente operativo,
b) vi è un deficit di risorse umane (motivi per i quali l'amministrazione ritiene che la sottrazione di un'unità arrecherebbe un danno serio alla funzionalità del Reparto in questione),
c) l'avvicendamento del richiedente aumenterebbe il disavanzo che caratterizza il Reparto,
d) sostituire il militare richiedente con un altro militare sarebbe operazione impossibile o, comunque, difficilmente attuabile.
Cosa vuole evitare, con il diniego, la G.d.F.
L'Amministrazione, nel caso rilevi elementi che ostacolano l'accoglimento della domanda di assegnazione temporanea, vuole tra l'altro evitare dinamiche di mobilità del personale incontrollate, potenzialmente idonee a compromettere l'efficienza e l'efficacia del servizio e dell'azione del Corpo nel contesto territoriale di riferimento.
Come si chiude il diniego
Il provvedimento amministrativo negativo si chiude con la dichiarazione formale che l'istanza non è accolta.
Come può difendersi il militare
La Legge ammette un'ampia possibilità di reazione contro il rigetto.
E' stabilita una doppia modalità possibile di contestazione.
Infatti, contro la determinazione l'interessato può agire presentando al Comando Generale un ricorso gerarchico nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento o dalla comunicazione dello stesso, o da quando egli ne abbia avuto piena conoscenza.
Oppure può presentare un ricorso giurisdizionale al Tar competente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di rigetto.
Come scegliere il difensore
Il diritto amministrativo militare è un ramo del diritto specifico e tecnico.
Il consiglio è di interpellare solo gli avvocati che trattano abitualmente la materia, in modo da affinare la propria domanda giudiziale focalizzando le richieste solo sui punti veramente importanti della materia del contendere.
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Data: 26/06/2018 15:00:00Autore: Francesco Pandolfi