Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Incoterms: il termine di resa Ex Works o Franco Fabbrica

Caratteristiche, obbligazioni delle parti e principali problematiche connesse alla clausola Incoterms più utilizzata dagli operatori, il termine di resa Ex Works o Franco Fabbrica


di Francesco Morittu - Il termine di resa Ex Works (EXW) o, secondo la terminologia ufficiale in italiano Franco Fabbrica, è, nella prassi del commercio internazionale delle Pmi italiane, una delle clausole Incoterms più utilizzate.

Termine di resa Ex Works o Franco Fabbrica: cos'è

[Torna su]
La clausola EX WORKS (d'ora in poi EXW), in italiano Franco Fabbrica (ove, per fabbrica, si intende normalmente la sede del venditore o un suo magazzino) è un termine di resa che, nella sistematica della ICC, fa gruppo a sé: non appartiene infatti né al Gruppo F, né al Gruppo C, né al Gruppo D. Franco Fabbrica, peraltro, è uno di quei termini di resa che richiedono – ai fini della perfetta esecutività – l'esatta indicazione del luogo ove il venditore porrà i beni a disposizione del compratore.

Questa resa pone a carico del venditore/esportatore, quale unica obbligazione, quella di porre a disposizione dell'acquirente (o di un suo incaricato) i beni nel luogo concordato con i documenti necessari al trasporto e all'esportazione. Tutti gli altri adempimenti sono a carico e a rischio del compratore. Pare dunque un termine di resa particolarmente vantaggioso e non impegnativo per l'importatore e per questo motivo, probabilmente, è così apprezzato nella pratica commerciale.

Le obbligazioni del cedente

[Torna su]

Le uniche obbligazioni, come detto, in capo al venditore/esportatore consistono nel:

- fornire la merce e la fattura commerciale conformemente al contratto di vendita (A1);

- consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, non caricata sul veicolo di prelevamento, alla data o entro il periodo concordati A4);

- dare al compratore ogni comunicazione che gli occorra per consentirgli di prendere in consegna la merce (A7).

Solo eccezionalmente, laddove richiesto, il venditore deve fornire al compratore – a rischio e spese di costui – assistenza nell'ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni necessarie all'esportazione (A2).

Il venditore non deve stipulare alcun contratto di trasporto né di assicurazione (A3). Infine, il venditore non ha alcun obbligo di far ottenere al compratore un documento di consegna (A8).

Le obbligazioni dell'acquirente

[Torna su]

Il compratore, dal canto suo, deve in primo luogo pagare il prezzo pattuito (B1); egli deve altresì ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e importazione o altre autorizzazioni necessarie (B2); deve prendere in consegna la merce, quando il venditore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni sul punto (B4).

Ancora, il compratore deve comunicare, laddove ne abbia facoltà in base al contratto, la data e/o il punto esatto di presa in consegna della merce (B7).

Infine, il compratore deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna (B8).

Rischi e spese

[Torna su]

Con riferimento alla distribuzione dei rischi, il termine EXW prevede che il venditore si faccia carico del rischio perdita/danno della merce fino al momento della consegna nel punto e nel tempo concordati (A5).

Da questo momento, infatti, il rischio perdita/danno passa in capo all'acquirente (B5).

Peraltro, laddove il compratore ometta di dare le comunicazioni relative alla presa in consegna della merce (B7) e questa sia stata esattamente identificata come oggetto del contratto, egli risponderà dei rischi di perdita/danno dalla data o dal periodo convenuti per la consegna.

Con riferimento, invece, alle spese, il venditore/esportatore sopporterà le spese relative alla merce fino alla consegna convenuta (A6), mentre l'acquirente si dovrà far carico sia delle spese dalla consegna in poi, sia di quelle intervenute a seguito di un suo inadempimento (B6).

Infine, onerano il venditore i costi relativi al controllo (qualità, misurazione, conteggio) della merce e di imballaggio (A9); saranno invece a carico del compratore le spese relative alle ispezioni obbligatorie per l'esportazione e l'importazione della merce.

Franco fabbrica: le criticità

[Torna su]

Come visto, dunque, questa resa riduce al minimo le obbligazioni e gli oneri in capo al venditore/esportatore e per questo esercita una particolare suggestione sugli operatori. Tuttavia, a fronte di questa semplicità, spesso solo apparente, si possono presentare alcuni aspetti problematici, normalmente sottovalutati dal venditore, che suggerirebbero invero la scelta di un'altra resa.

Caricamento della merce

Uno degli aspetti problematici tipicamente derivanti dall'utilizzo "leggero" di questa resa è dato dall'ambiguità legata alle operazioni di carico della merce nel magazzino del venditore. Il cedente, come abbiamo visto, non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo del vettore. Tuttavia, nella pratica, è il venditore stesso a trovarsi nella condizione più agevole per effettuare il carico della merce. Tale attività, evidentemente, si discosta da quanto pattuito in sede contrattuale e crea o potrebbe creare una serie di problematiche nel caso di danno o perimento della merce, sia derivanti da errori o omissioni nella fase di carico, sia dovuti ad una cattiva sistemazione nel veicolo: chi risponde di tali danni? Una circostanza siffatta cadrebbe sotto la responsabilità del venditore, il quale tuttavia non godrebbe – per via della condotta difforme da quella contrattuale – della relativa copertura assicurativa: è noto infatti che chi si occupa delle operazioni di carico, dovrà essere ritenuto responsabile dei danni causati alla merce o al mezzo di trasporto. In pratica – secondo alcuni interpreti – sarebbe ottimale, in questi casi, utilizzare il termine di resa EXW con la precisazione "loaded" o "caricato", così facendo rientrare l'operazione tra quelle di competenze del venditore e ricandenti – dunque – nella protezione assicurativa.

Rapporti con il vettore

Nella clausola EXW il vettore è un incaricato del compratore ed è da costui retribuito. In pratica, il vettore non intrattiene alcun rapporto con il venditore. Ciò rende impossibile, per quest'ultimo, effettuare alcun controllo in ordine all'operato e alla professionalità del vettore medesimo. Ancora, il venditore che non effettua l'esportazione delle proprie merci perde il diritto di contrordine nei confronti del vettore, che si sostanzia nel potere di sospendere il trasporto o di modificarne l'itinerario. Tale situazione comporta altresì dei problemi anche in ordine al reperimento di documenti – di cui il vettore potrebbe disinteressarsi o addirittura ignorarne la rilevanza – con conseguenze non indifferenti sul piano del recupero del prezzo (si pensi alle lettere di credito), delle spese, etc.

Spedizione ed esportazione

Altro problema deriva dalla circostanza per la quale il venditore, pur non essendo il mittente della spedizione (il vettore, infatti, è ausiliario del compratore) si trova sovente a dover compilare la CRM (Lettera di Vettura Internazionale). In questi casi, formalmente, egli risulterà "mittente per conto del compratore", creando tuttavia altre non indifferenti ambiguità. Stesso ordine di problemi si riscontrano con riferimento alle operazioni doganali di esportazione: tali attività, secondo la sistematica degli Incoterms sono a carico del compratore; tuttavia, nell'ambito di una vendita internazionale, costui – soggetto non residente – non potrà adempiere a tali formalità e dovrà dare le necessarie indicazioni al vettore. Laddove le ometta, sarà evidentemente il venditore a doversi occupare delle operazioni doganali di esportazione e sarà opportuno, per l'esatta operatività del contratto, introdurre, insieme alla clausola EXW, anche la dicitura "cleared for export", così da garantirsi la tutela – soprattutto assicurativa – per i rischi derivanti da questa operazione.

Imponibilità IVA

Uno degli aspetti più controversi e problematici dell'applicazione della resa EXW è legato al regime di imponibilità fiscale dell'operazione di vendita internazionale. Il corretto utilizzo e dunque la piena operatività della clausola EXW consente di qualificare la vendita come una esportazione indiretta: è infatti il cessionario non residente che, dopo aver ritirato la merce presso il magazzino del venditore, ne curerà l'esportazione. Attenzione dunque a questo primo aspetto. Ciò detto, rileva, ai nostri fini, l'art. 8, lett. b), D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili "le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita' economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto (…); l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura". Come abbiamo visto sopra, il vettore che materialmente compie le operazioni doganali di esportazione, per conto dell'acquirente, non è un ausiliario del venditore / esportatore, potrebbe non avere alcun rapporto con costui e potrebbe disinteressarsi – senza conseguenze per sé – delle sorti "fiscali" del venditore. Potrebbe, invero, essere ignaro delle necessità documentali del venditore stesso. Dunque, il cedente potrebbe trovarsi nella non agevole situazione di non avere a disposizione i documenti che provano l'avvenuta esportazione.

Invero, deve osservarsi come laddove il venditore non acquisisca la prova dell'avvenuta esportazione, ovvero quest'ultima avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, l'esportatore ha un ulteriore termine di 30 giorni per regolarizzare l'operazione: tale principio è affermato tanto dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione 10.11.2014 n. 98), quanto dalla Corte di Giustizia Europea ("Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di una cessione all'esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea devono aver lasciato il territorio dell'Unione europea entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell'esenzione riguardo a tale cessione": Corte di Giustizia, Sezione V, 19.12.2013, C. 563/12).

La prova dell'esportazione

La previsione legislativa relativa alla vidimazione doganale di una copia della fattura è in realtà superata – con l'avvento delle procedure telematiche – dalla possibilità di provare l'uscita delle merci tramite il c.d. "risultato di uscita": tramite la verifica telematica del codice univoco MRN sarà infatti possibile conoscere luogo e tempo di uscita della merce dal territorio comunitario (Agenzia delle Dogane, n. 3945/2007). In pratica, utilizzando la clausola EXW e ponendo in essere dunque una procedura di esportazione indiretta, sarà opportuno, onde evitare spiacevoli inconvenienti (recupero coatto dell'imposta evasa, emissione di fattura con I.V.A., sanzioni, etc.), che il venditore/esportatore abbia l'accortezza da un lato di prendere nota dei dati identificativi del vettore per poterlo agevolmente rintracciare e, da altro lato, provvedere alla conservazione dei documenti che consente di riferire con certezza il codice MRN riportato nella bolletta doganale con la spedizione effettuata.

Ovviamente, sarà opportuno ottenere dal vettore la comunicazione in ordine al Paese membro dal quale la merce transiterà per uscire dall'Unione.

In assenza di tali accorgimenti e informazioni, la cessione non potrà considerarsi non imponibile (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 12.06.2002, n. 50).

Franco Fabbrica: le insidie nascoste

[Torna su]

In conclusione, il termine Franco Fabbrica, apparentemente favorevole al venditore, cela in realtà diverse insidie che potranno essere evitate o limitate prestando una particolare attenzione ad ogni dettaglio dell'operazione ovvero ricorrendo a una diversa resa, con la quale il venditore/esportatore possa avere il pieno controllo, quanto meno, sulle operazioni doganali di esportazione e sul trasporto. Tanto più che, tali accorgimenti, in ogni caso, costituiranno dei costi che, alla fine dell'operazione, andranno a gravare sul destinatario finale.


Data: 29/06/2018 16:00:00
Autore: Francesco Morittu