Il contributo unificato: guida con tabella
- Contributo unificato: cos'è?
- Natura giuridica del contributo unificato
- Quando è dovuto il contributo unificato?
- I principi della domanda, dell'onere e dell'anticipazione
- Quali sono gli importi del contributo unificato?
- Contributo unificato: quando è sanzione
- Il contributo unificato nel processo penale
- Esenzione contributo unificato
Contributo unificato: cos'è?
Il contributo unificato è un tributo introdotto dal dpr n. 115/2002 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia") che ha sostituito le imposte di bollo sugli atti, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell'Ufficiale Giudiziario. Tale testo normativo fissa anche gli importi del CU, determinandolo in misura differente a seconda dell'organo competente a giudicare, del valore della causa e del tipo di procedimento instaurato e stabilendo altresì le ipotesi in cui lo stesso non è dovuto.
Natura giuridica del contributo unificato
La natura giuridica di tributo erariale del contributo unificato è stata sancita dalla sentenza n. 73/2005 della Corte Costituzionale (confermata dalla Cassazione n. 5994/2012) per le seguenti ragioni:
- è stato istituito da una legge con l'obiettivo di semplificare e sostituire tributi erariali gravanti sui procedimenti giurisdizionali (imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria e chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario);
- sono stati mantenuti per questo tributo gli stessi casi di esenzione previsti dalla precedente legislazione per i tributi da esso sostituiti;
- perché con il contributo unificatosi attua un prelievo coattivo teso a finanziare le spese per gli atti giudiziari;
- poiché è commisurato forfettariamente al valore dei processi e non al costo del servizio giudiziario erogato.
Come i tributi, il versamento del contributo è doveroso, è collegato a una spesa pubblica e si riferisce a un presupposto economicamente rilevante.
Quando è dovuto il contributo unificato?
Il contributo unificato è dovuto quando si procede all'iscrizione a ruolo, per ogni grado di giudizio,
- di una causa civile, comprese quelle di volontaria giurisdizione e concorsuali;
- di una causa amministrativa.
Il contributo è dovuto inoltre, nella misura di € 43,00 solo se il ricorrente è titolare di un reddito imponibile superiore a 3 volte quello di € 11.493,82, quando si instaura una causa di lavoro individuale o relativa a un rapporto di pubblico impiego, una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Contributo unificato domanda riconvenzionale
Se, di norma, il pagamento del contributo unificato è un onere che ricade in capo all'attore o al ricorrente che avvia la controversia, in alcuni casi esso può gravare anche sul convenuto. Infatti, chi, chiamato in giudizio, decide di proporre una domanda riconvenzionale, deve fare espressa dichiarazione del valore alla stessa attribuito e provvedere al pagamento del relativo contributo unificato. Se non vi provvedono, dovranno pagare l'importo dovuto per le cause di valore indeterminabile.
Leggi Contributo unificato domanda riconvenzionale
I principi della domanda, dell'onere e dell'anticipazione
Il contributo unificato è dovuto nel rispetto di tre principi fondamentali:
- il principio della domanda o dell'iniziativa di parte previsto dal codice di procedura civile;
- il principio dell'onere delle spese degli atti processuali compiuti e richiesti, previsto dall'art. 8 del dpr 115/2002;
- il principio dell'anticipazione, che pone a carico di chi compie e chiede gli atti processuali l'anticipo delle spese processuali, a meno che il soggetto non è ammesso al gratuito patrocinio. In questo caso infatti le spese sono anticipate dall'erario e prenotate a debito.
Quali sono gli importi del contributo unificato?
L'importo del contributo unificato è stabilito dall'articolo 13 del TU Dpr 115/2002.
Contributo unificato 2022
Anche per il 2022, in particolare, l'importo del contributo unificato è stabilito:
- in relazione a scaglioni di importo: l'importo in questo caso varia da un minimo di € 43,00 per processi di valore pari o inferiore a € 1100,0 a un massimo di € 1.696,00 per quelli superiori a € 520.000;
- in misura fissa per materia: € 43,00 per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, separazioni consensuali, domanda congiunta di scioglimento di matrimonio, istanza art 492 bis c.p.c. per la ricerca telematica dei beni del debitore, per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500,00; € 98,00 per le cause di volontaria giurisdizione, per i processi speciali di separazione dei coniugi e in camera di consiglio, per i procedimenti contenziosi di scioglimento del matrimonio; € 278,00 per i processi esecutivi immobiliari; € 168,00 per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi; € 851,00 per le procedure fallimentari.
Contributo unificato pignoramento presso terzi
Tra i procedimenti che scontano il contributo unificato in misura fissa vi sono anche i procedimenti esecutivi mobiliari e, quindi, il pignoramento presso terzi.
Nel dettaglio, se il valore del pignoramento presso terzi è inferiore a €2.500,00, il contributo da versare è pari a € 43,00; se, invece, il valore è uguale o superiore a tale somma, andranno pagati € 139,00.
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Contributo unificato valore indeterminabile
Per le cause di valore indeterminabile, il contributo è di € 237,00 se competente è il Giudice di Pace e di € 518,00 per le cause civili e amministrative.
Variazioni del contributo unificato
L'importo del contributo poi è:
- aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
- raddoppiato nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione e in quelli di competenza delle sezioni specializzate di cui al dlgs n. 168/2003
- dimezzato nei seguenti procedimenti: 1) di ingiunzione e successiva opposizione; 2) per la convalida di sfratto; 3) cautelari e di sequestro; 4) di denuncia di nuova opera e danno temuto; 5) di istruzione preventiva; 6) di urgenza; 7) di cognizione sommaria; 8) possessori; 9) di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; 10) individuali di lavoro relativi a rapporti di pubblico impiego; 11) promossi dal Concessionario.
Contributo unificato sfratto
Come appena visto, per lo sfratto si paga il contributo unificato ridotto della metà rispetto ai valori indicati per lo scaglione di riferimento.
Ad esempio, per lo sfratto per morosità di valore pari compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00 si pagheranno quindi € 49,00 invece di € 98,00. A tale proposito si precisa che il valore della causa va determinato tenendo conto dell'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica della citazione per la convalida.
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Contributo unificato giudice di pace
Anche per i procedimenti instaurati dinanzi al Giudice di pace, il contributo unificato segue le regole fissate dall'articolo 13 del Testo Unico.
Il che vuol dire che esso ammonta a:
- 43 euro, per le cause di valore sino a 1.100 euro
- 98 euro, per le cause di valore da 1.100 euro a 5.200 euro
- 237 euro, per le cause di valore da 5.200 a 26.000 euro e per le cause di valore indeterminabile.
Contributo unificato processo tributario
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, che ha modificato l'articolo 9 del Testo Unico, oggi anche la tassazione delle spese per gli atti giudiziari è regolata con il versamento del contributo unificato.
Le modalità e i criteri per la sua determinazione sono gli stessi previsti per le cause civili e, quindi, per stabilirne l'ammontare occorre considerare gli scaglioni di valore previsti dall'articolo 13 sopra citato.
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Contributo unificato: quando è sanzione
Il contributo unificato ha una finalità sanzionatoria:
- nel caso in cui l'impugnazione viene respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile il contributo unificato dovuto per l'impugnazione viene raddoppiato;
- quando il difensore omette di indicare il proprio numero di fax o il proprio codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà;
- quando la parte che si costituisce in giudizio modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa e non ne fa espressa dichiarazione. In questo caso il processo si presume del valore di cui al comma 1 lettera g) art. 13 ossia superiore a € 520.000,00, per cui il contributo unificato è quello massimo, pari a € 1.696,00.
Il contributo unificato nel processo penale
Il contributo unificato nel processo penale non è dovuto se la parte civile che esercita la relativa azione al suo interno chiede la condanna generica del responsabile. E' dovuto invece, negli importi variabili sanciti dall'art 13 del TU 115/2002 in base agli scaglioni di valore stabiliti, se viene accolta la domanda, anche in via provvisionale, di una somma determinata a titolo di risarcimento.
E' chiaro che nel processo penale il contributo non è applicato per sostenere le spese del processo, perché condizionato solo all'accoglimento della domanda formulata dalla parte civile. Il contributo è prenotato a debito e deve essere corrisposto dall'imputato o dal responsabile civile tenuto al risarcimento, se il giudice lo quantifica in sentenza. Diversamente dal processo civile quindi, in cui il contributo è determinato in ragione della domanda, nel processo penale è stabilito secondo quanto disposto in sentenza.
Esenzione contributo unificato
Tra le cause esonerate dal pagamento del contributo unificato troviamo quelle relative a:
- elezioni
- legge Pinto ricorsi per violazione durata processo
- lavoro
- interdizione e inabilitazione;
- prole minore di età
- ordini di protezione contro gli abusi famigliari
- tutele e curatele
- potestà genitoriale
- esposti ex art. 337 c.c.
- esecuzioni immobiliari: istanza di conversione in presenza e assenza di vendita, istanza di estinzione e di cancellazione della trascrizione da parte dell'esecutato, in assenza di istanza di vendita;
- mantenimento della prole minore
- asseverazioni e dichiarazioni sostitutive
- cause agrarie
- atti notori
- affrancamento fondi enfiteutici
- correzione errore materiale
- procedure di registrazione e variazione di quotidiani e periodici
- dichiarazione di assenza o morte presunta
- rettifica atti di stato civile
- minori e interdetti
- ricorsi avverso decreto di espulsione dello straniero
- autorizzazioni a donazioni di organi fra persone viventi
- indennità di espropriazione: ricorso per pagare o svincolare le somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti
- accettazione eredità con beneficio di inventari
- rinuncia all'eredità
- esecutore testamentario
Autore: Annamaria Villafrate