Contributo unificato? E' doppio se l'impugnazione è respinta
di Annamaria Villafrate - Con sentenza n. 12103/2018 (sotto allegata)la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una causa di lavoro relativa ad alcuni licenziamenti illegittimi, coglie l'occasione per precisare che, ai sensi dell'art. 13 comma quater Dpr 115/2002 il pagamento del doppio contributo unificato, in caso di rigetto integrale dell'impugnazione, è previsto per scoraggiare impugnazioni pretestuose o meramente dilatorie. Il contributo infatti ha le caratteristiche del tributo, la sua doverosità deriva dal fatto che serve a sostenere la spesa giudiziaria pubblica in relazione a un presupposto economicamente rilevante.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Rovigo accoglie il ricorso di alcuni lavoratori, dichiarando illegittimi i licenziamenti e condannando la Srl datrice "sul presupposto di un avvenuto trasferimento di azienda intercorso con la ricorrente Srl in liquidazione, presso cui erano precedentemente occupati, e a reintegrare gli originari ricorrenti nel posto di lavoro ed entrambe le società, in solido tra loro, a corrispondere una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre accessori." Il Giudice del lavoro dello stesso Tribunale accoglie il ricorso dell'odierna ricorrente Srl in liquidazione, mentre la Corte d'Appello ne rigetta il reclamo, condannandola al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 13 Dpr 30 maggio 2002 n. 115.
La Corte rileva che, dalle risultanze processuali, emerge che il trasferimento di azienda celava in realtà una cessione d'azienda, motivo per cui i licenziamenti erano da ritenersi illegittimi e, considerato che il reclamo era stato presentato proprio il giorno di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 che aveva integrato, con il comma 1 quater, l'art 13 del Dpr 115/2002, questa disposizione poteva essere applicata nella presente causa. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso in Cassazione la Srl il liquidazione:
- ritenendo errata la pronuncia nella parte in cui ritiene che il motivo del licenziamento sia da ravvisarsi in un trasferimento d'azienda, considerato che la liquidazione è stata la conseguenza di una grave crisi aziendale;
- censurando l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater Dpr 115/2002, poiché il pagamento del doppio tributo è previsto solo in presenza del rigetto integrale del gravame.
Il contributo unificato raddoppia se l'impugnazione è rigettata integralmente
La Cassazione, con sentenza n. 12103/2018 rigetta il ricorso, precisando, in relazione al secondo motivo del ricorso che: "Il meccanismo sanzionatorio del c.d contributo unificato, di cui all'art 13 comma 1 quater Dpr 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità. La ratio dell'art. 13 comma 1 quater citato, che pone appunto a carico del soccombente impugnante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (Cass. 2.7.2015 n. 13636). Il contributo ha le caratteristiche essenziali del tributo e, cioè, la doverosità della prestazione ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella del servizio giudiziario con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (Corte Cost. sent. n. 120/2016). Nell'ipotesi di rigetto di merito del gravame, è evidente che la valutazione da compiersi, per la declaratoria di sussistenza dei presupposti, è quella relativa ad un esame complessivo dell'impugnazione, e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze, perché ciò che rileva è l'esito complessivo che deve concludersi, in pratica, con l'integrale conferma della statuizione impugnata. Tale interpretazione, del resto, è l'unica compatibile con i principi di legalità, tipicità e ragionevolezza che devono regolare l'esegesi di una disposizione di natura tributaria, perché la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all'impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull'esito finale della impugnazione. Nel caso in esame la Corte di merito si è conformata ai suddetti principi non incorrendo, pertanto, nella dedotta violazione di legge".
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Data: 01/07/2018 10:11:00Autore: Annamaria Villafrate