Assegni familiari: il termine di decadenza è annuale
Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 336/2018 ha rigettato il ricorso per effetto della intervenuta estinzione del diritto sostanziale azionato in giudizio, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta.
La vicenda
Nel caso di specie le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto della loro defunta madre a percepire gli assegni per il nucleo familiare per un certo periodo di tempo e del loro diritto a percepire detti assegni nella qualità di eredi, nonché la condanna dell'Inps al pagamento in loro favore della relativa somma.
L'Inps tuttavia aveva prontamente eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 384/1992 (convertito in L. n. 438/1992), sostenendo che in materia di assegni per il nucleo familiare si applicasse il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 47, c. 3 del d.P.R. n. 639/1970.
Assegni familiari: termini di decadenza inderogabili
A tale riguardo va preso in considerazione l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr., Cass. sez. Lav., n. 12073/2003).
In particolare la parte ricorrente aveva sì presentato tempestivamente il ricorso amministrativo, tuttavia dalla data della decisione al momento della presentazione del ricorso giudiziario era già spirato il termine di decadenza annuale. A sua difesa il ricorrente, sostenendo la maturazione di un legittimo affidamento, aveva chiesto la rimessione in termini valorizzando l'indicazione contenuta nel provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, nel quale l'Inps aveva erroneamente indicato il termine triennale per l'impugnazione giudiziale del provvedimento amministrativo.
Sul punto un recente orientamento della Corte di Cassazione chiarisce come i termini di decadenza previsti in materia di contenzioso giudiziario previdenziale siano sottratti alla disponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di ordine pubblico; pertanto, l'erronea indicazione da parte dell'INPS contenuta nel provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo non è idonea ad influire sul decorso del termine di decadenza annuale dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti (cfr. Cass. sez. Lav., n. 10376/2015).
Dott.ssa Veronica Foroni
Giuridica.net
Scarica la sentenza n. 336/2018 del Tribunale di Verona
Data: 29/06/2018 15:00:00Autore: VV AA