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Regolamentazione CE: disposizioni in materia di legislazione applicabile

Con messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004, è stato comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2004, la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale è applicabile tra i 15 Stati già facenti parte dell'Unione europea ed i nuovi Stati comunitari (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia ed Ungheria). Il testo del Trattato di adesione, ratificato con legge 24 dicembre 2003, n.380, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G. U. n. 17 del 22 gennaio 2004 ? serie generale. Nel confermare le disposizioni contenute nel messaggio suindicato, si ribadisce, in particolare, che il regolamento C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e il regolamento n. 574 del 21 marzo 1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti, nonché le relative disposizioni generali emanate da questo Istituto, sono applicabili dal 1° maggio 2004 anche nei confronti dei nuovi Stati comunitari (vedi punto 1 del messaggio 13887/2004). Si forniscono, inoltre, disposizioni in materia di legislazione applicabile ed informazioni in merito alla legislazione polacca ed ungherese, alla periodicità dei pagamenti delle pensioni estere, ai requisiti generali di età per il diritto a pensione di vecchiaia secondo le legislazioni in vigore nei nuovi Stati comunitari con i quali non erano già in vigore accordi bilaterali. La regolamentazione comunitaria deve essere applicata nei confronti dei nuovi Stati comunitari secondo le istruzioni a suo tempo emanate per la generalità degli altri Stati membri, alle quali si rinvia. Si impartiscono, inoltre, disposizioni in materia di indennità di disoccupazione. LaPrevidenza.it, 13/03/2006 Inps, Circolare 8.3.2006 n° 39
Data: 02/04/2006
Autore: www.laprevidenza.it