Cassa Forense: cinque anni per la prescrizione della sanzione
Per la Cassazione la sanzione amministrativa pecuniaria per non aver comunicato alla Cassa l'ammontare del reddito professionale si prescrive in 5 anni dal giorno di commissione della violazione
di Lucia Izzo - In caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la sanzione pecuniaria comminata avrà natura amministrativa e sarà soggetta alla prescrizione quinquennale che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 17258/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di Cassa Forense contro il provvedimento che, respingendo la sua impugnazione, aveva confermato l'annullamento di una cartella esattoriale nei confronti di un'iscritta.
In particolare, con tale cartella, Cassa intimava all'avvocatessa il pagamento di una sanzione comminata, ex art. 17, comma 4, L. n. 576/1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dell'ammontare del reddito professionale entro il termine previsto. Nel caso in esame, il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori era relativo agli anni 2000 e 2001.
Tuttavia, secondo il giudice a quo, nella materia avrebbe trovato applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall'articolo 28 della legge 689/1981 e decorrente dal giorno in cui era stata commessa la violazione, posto che la sanzione pecuniaria in discorso aveva natura amministrativa.
Mancata comunicazione redditi Cassa Forense: la sanzione si prescrive in cinque anni
Conclusione che viene confermata anche in Cassazione, nonostante il contrario avviso dell'Agenzia delle Entrate.
Gli Ermellini richiamano il consolidato orientamento (cfr., ex multis, Cass. nn. 18130/2010 e 13545/2008) secondo ha natura amministrativa la sanzione pecuniaria comminata dall'art. 17, quarto comma, primo periodo, della legge n. 576/1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Tale natura, prosegue la Cassazione, non è venuta meno per effetto della privatizzazione della Cassa (cfr. d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509) essendo rimasto comunque in capo alla Cassa un potere, previsto dalla legge, di irrogazione di sanzioni per comportamenti degli iscritti in violazione di legge.
Ne consegue che tale sanzione pecuniaria "è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, primo comma, della legge n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori".
Le norme procedimentali di cui alla L. n. 689 cit., quindi, trovano applicazione anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso invio della comunicazione reddituale alla Cassa forense, salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria).
Il ricorso di Cassa Forense deve, per effetto di tali principi, essere rigettato.
Autore: Lucia Izzo