Intercettazioni di Stato: il caso tedesco
L'approccio tedesco in materia di captatori informatici, la sentenza del Bundesverfassungsgericht
di Raffaella Feola - In materia di captatori informatici, la Germania costituisce un singolare esempio, essendo stato il primo dei paesi europei ad autorizzare le intercettazioni di Stato. È con sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008 che, l'utilizzo dei software spia viene considerato come una violazione dei diritti civili, poiché configura nei confronti di quest' ultimi un controllo "onnipresente" che va limitato.
La sentenza del Bundesverfassungsgericht
Per la prima volta in Europa si riconosce un diritto costituzionale che si sostanzierebbe nel "diritto fondamentale alla garanzia dell'integrità e della riservatezza dei sistemi informatici".
La tesi dalla quale è partito il giudice per riconoscere tale diritto, muove dal fondamentale ruolo che nella società contemporanea assumono i dispositivi informatici che, la Corte Costituzionale tedesca, reputa non avere un'appropriata salvaguardia.
Ciò premesso, la Corte dichiara in contrasto con l' articolo 10 e 13 della Grundgesetz, un emendamento che nel 2006 è stato apportato alla legge sulla protezione della Costituzione del Nord Reno-Westfalia, che riconosceva ad un' agenzia di intelligence governativa, la possibilità di accedere a sistemi informatici, nonché di intercettarli in maniera occulta (Art. 5, comma 2 n.11).
Il ricorso al trojan horse
A rendere singolare la pronuncia è l'iter argomentativo seguito dalla Corte, con il quale si giunge a delineare un nuovo diritto fondamentale, riconosciuto in capo al cittadino a protezione del diritto alla dignità - ex articolo 1,1 della GG- di fronte ai possibili usi delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione.
La Corte rileva che il ricorso al trojan horse, non può essere totalmente equiparato ad un' intercettazione di comunicazioni, per tale motivo, nessuna interpretazione analogica dell'art.10 della Legge fondamentale, sarebbe in grado di fornire adeguata tutela rispetto a questo nuovo metodo di investigazione.
Gli strumenti tecnologici oltretutto, consentono una raccolta di dati che non è legata ineluttabilmente al luogo in cui si trova il soggetto, la captazione può essere svolta in molteplici luoghi -anche pubblici o aperti al pubblico- proprio trattandosi di dispositivi mobili e, di conseguenza non opera la garanzia costituzionale ex articolo 13. Tale disposizione, infatti, tutela la sfera spaziale in cui si estrinseca la vita di un individuo contro ogni tipologia di intrusione.
Il compito del legislatore
L' individuo - che ormai espletata la propria personalità in un contesto virtuale - deve vedersi garantita la riservatezza di dati riguardanti aspetti riservati della propria esistenza. Considerato che a priori qualsiasi sistema di investigazione non può essere considerato incostituzionale, occorre regolamentare quegli interessi in gioco che, possono venire a scontrarsi.
Il legislatore, di conseguenza, è tenuto a rispettare il principio di chiarezza, di sufficiente determinatezza della fattispecie e il principio di proporzionalità.
Chiarezza e precisione, permettono al cittadino di comprendere la legge e di regolare la condotta in modo conforme ai precetti normativi. Una tecnica legislativa basata su rinvii ad altre norme, non rispetta il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie.
Il principio di proporzionalità comporta che la compressione dei diritti fondamentali da parte di una legge, deve perseguire uno scopo legittimo; la legge, infatti, deve essere idonea ed opportuna per il raggiungimento del fine.
Secondo la Corte, l'unico scopo che possa giustificare l'accesso ed il monitoraggio segreto su internet, è la necessità di proteggere beni giuridici predominanti come: vita, incolumità fisica e libertà dei singoli; di conseguenza, nel contesto di un generico obiettivo di prevenzione, la compressione dei diritti fondamentali non collima con il principio di proporzionalità.
La decisione
Per questi motivi, nel caso di specie, la Corte tedesca ha reputato l'articolo 5, comma 2 n. 11 non conforme ai principi di chiarezza, determinatezza e proporzionalità.
"La declaratoria di incostituzionalità non riguarda, pertanto, i nuovi mezzi di <> in quanto tali ed in termini assoluti, ma i presupposti ed i limiti, anche temporali, per la loro adozione, secondo i principi che deve seguire il legislatore nel formulare la norma, oltre che la mancata riserva, in ordine alla verifica sulla sussistenza di simili presupposti, ad un organismo indipendente e neutrale. In altre parole il legislatore avrebbe dovuto determinare i casi, le finalità ed i confini della compressione del diritto fondamentale, in modo da rendere chiara e precisa, in termini di formulazione legislativa, la <> di intervento - riferita a gravi reati a tutela di importanti beni giuridici- nel rispetto del principio di proporzionalità, nonché prevedere quella riserva all'autorità giudiziaria".
L'intervento della Corte Costituzionale tedesca
C'è un altro intervento molto importante della Corte Costituzionale tedesca in materia di intercettazioni occulte tramite utilizzo di captatori informatici. In tale pronuncia sono state dichiarate incostituzionali svariate disposizioni della legge federale denominata "Bundeskriminalmtgesetz" che, disciplina poteri e compiti della polizia federale nell' ambito della lotta al terrorismo.
La Corte muove nel senso di riconoscere in capo al legislatore il compito di effettuare un bilanciamento tra la protezione che lo Stato deve accordare ai cittadini e, i diritti fondamentali vantati dagli stessi, tra i quali vanno annoverati quelli alla riservatezza, alla segretezza delle comunicazioni e l'inviolabilità del domicilio. Il bilanciamento deve essere elaborato alla luce del principio di proporzionalità.
Intervento chiarificatore sul tema delle intercettazioni
La sentenza risulta molto interessante per due motivi, in primo luogo perché rappresenta un intervento chiarificatore nella disputa sul conflitto tra necessità dei Governi di assicurare la sicurezza nazionale e diritto dei cittadini al rispetto della propria privacy; in secondo luogo perché arriva quasi contemporaneamente alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana, avvalorando l'attualità del tema e la doverosità dell'intervento legislativo.
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Autore: Raffaella feola