Fatturazione elettronica, ritardi minimi non sanzionati
di Gabriella Lax – Non è sanzionabile il ritardo minimo nell'invio del file fattura, predisposto rispettando le regole stabilite dal provvedimento del 30 aprile 2018 Entrate, se il ritardo non pregiudica la corretta liquidazione dell'imposta.Sulla fatturazione elettronica arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 13 del 2 luglio 2018, i chiarimenti ai quesiti posti da contribuenti ed Associazioni di categoria.
E-fattura: ritardi minimi non sanzionati
Le norme sulla e – fatturazione non derogano dai termini di trasmissione dei documenti, ancora fermi al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta. Ed ancora, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.
Fatturazione elettronica novità su appalti, carburanti e registrazione
I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate riguardano in particolar modi i temi delle tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica, l'ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica, i termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio, le modalità di inoltro di una fattura scartata, il settore degli appalti e le modalità di registrazione e conservazione.
Capitolo carburanti: la circolare evidenzia che devono documentarsi con fattura elettronica le cessioni di benzina e gasolio che riguardano motori per autotrazione effettuate tra soggetti passivi Iva. Restano esclusi i veicoli che circolano normalmente su strada (ad esempio: rifornimenti di carburante per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli).
Riguardo gli appalti: l'obbligo di e-fattura comprende solo gli appalti nei confronti delle Pa, mentre restano fuori gli appalti realizzati nei confronti di soggetti partecipati da una Pa, e viene invece introdotto per soggetti che, in base all'articolo 105 del Dlgs 50/2016, sono formalmente considerati subappaltatori ovvero subcontraenti.
La circolare evidenzia come le nuove norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incidono sugli obblighi di registrazione. Il file elettronico mandato tramite SdI (Sistema d'interscambio) ha una natura particolare e non modificabile, pertanto la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
Le fatture scartate SdI dovranno essere nuovamente inviate con data e numero del documento originario entro cinque giorni dalla notifica di scarto, o con un nuovo numero e data se collegati alla precedente fattura, a tal proposito può essere usato un registro sezionale. Comunque va garantita la corretta liquidazione dell'imposta.
Data: 08/07/2018 15:30:00Autore: Gabriella Lax