Avvocati: no alla gestione separata Inps
di Valeria Zeppilli – Con riferimento alle annualità precedenti all'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense, l'avvocato esonerato dal versamento del contribuito soggettivo per non aver prodotto redditi professionali superiori alla soglia fissata dal Comitato dei delegati, che abbia comunque versato il contributo integrativo, non può essere legittimamente iscritto d'ufficio alla gestione separata Inps.
A dirlo è la Corte d'appello di Palermo nella sentenza numero 614/2018 – immediatamente confermata dalle successive sentenze numero 617/2018 e numero 627/2018 dello stesso ufficio giudiziario (sotto allegate) ribaltando le decisioni di prime cure e dando ragione così agli avvocati da tempo in protesta contro la nota operazione Poseidone.
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L'Inps è una gestione residuale
La corte d'appello ha accolto nella vicenda l'impugnazione proposta da un avvocato contro la decisione del Tribunale di Palermo di rigettare per asserita carenza di interesse ad agire il ricorso dallo stesso proposto avverso la propria iscrizione alla gestione separata eseguita dall'Inps d'ufficio.
Per i giudici siciliani, più in particolare, la gestione separata Inps ha natura residuale ed è volta ad attribuire tutela previdenziale ai lavoratori autonomi che ne sono privi.
L'articolo 2, comma 26, della legge numero 335/1995, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 12, del decreto legge numero 98/2011, intende infatti dire che non devono necessariamente iscriversi alla gestione separata i lavoratori che, per svolgere la propria attività, devono iscriversi in appositi albi né coloro la cui attività sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria. Insomma, come si legge chiaramente nella sentenza, "il verificarsi quindi di una delle due condizioni esclude l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione Separata".
Cassa Forense "primo pilastro"
Cassa Forense, invece, per la Corte d'appello di Palermo è una Cassa di "primo pilastro", essendo dotata di piena autonomia ed essendo garante tanto della fase di prelievo quanto di quella di erogazione della previdenza e dell'assistenza per gli avvocati.
I suoi meccanismi di finanziamento, idonei a garantire l'equilibrio gestionale, le permettevano pertanto - prima dell'obbligatorietà dell'iscrizione introdotta dalla legge numero 247/2012 - di decidere liberamente il quantum e in alcuni particolari casi anche l'an della contribuzione.
Data: 10/07/2018 14:00:00Autore: Valeria Zeppilli