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Perché non conviene l'"affidamento materialmente condiviso"

L'impegno preso dal Governo per una prossima riscrittura delle norme sull'affidamento dei figli sta provocando una fioritura di suggerimenti in merito, non tutti convincenti


di Marino Maglietta - Il "contratto" tra le forze politiche dell'attuale governo promette una rilettura dell'affidamento condiviso che dovrebbe andare verso un pieno rispetto della bigenitorialità, rendendo ineludibili le prescrizioni attuali e impossibili le "interpretazioni" a favore del genitore unico accudente e percettore di assegno da utilizzare in solitudine, con i vantaggi e gli svantaggi del caso. Tale impegno ha indotto vari soggetti giuridici ad avanzare proposte, più o meno originali, di nuove configurazioni per l'assetto da stabilire per la famiglia separata.

Affidamento condiviso: le ipotesi allo studio

Una di quelle presentate con maggiore insistenza ripropone sostanzialmente i contenuti di un disegno di legge (ddl 1163) della scorsa legislatura, ispirato a un modello – definito come "affidamento materialmente condiviso" – che si vorrebbe contrapporre alle soluzioni sbilanciate adottate dai tribunali italiani, salvo rare eccezioni, affermando che si dà prova di sano realismo accettando l'idea che esista un "genitore meno coinvolto" e che il vantaggio di questa accettazione consisterebbe in un forte avvicinamento all'equilibrio e alla pari dignità dei genitori separati. Si vanta, a conforto di questa tesi, la crescente diffusione di tale modello, significativamente presente in vari stati esteri, auspicandone l'adozione anche da noi.

Riforma affidamento condiviso: le criticità

Tuttavia, al di là delle buone intenzioni, purtroppo, a parere di chi scrive, non ci si rende conto di ciò che la formula realmente sottintende e delle conseguenze pratiche che avrebbe. Si esalta la "garanzia" che il genitore secondario avrebbe di poter trascorrere con i figli almeno un terzo (circa) del tempo e non ci si accorge che ciò rappresenterebbe la legittimazione e il consolidamento di ciò che è oggi facilmente contestabile, ovvero che che il "genitore collocatario", prevalente nella gestione dei figli, è invenzione della giurisprudenza, che tradisce la ratio legisdell'affidamento condiviso e viola direttamente le prescrizioni di legge. La normativa in vigore, infatti, per quanto così spesso tradita, quanto meno permette di reclamare violazioni di diritto che appaiono evidenti, facilitando il processo di conversione verso una piena adesione al dettato del legislatore già in atto presso un numero crescente di tribunali. Viceversa, l'introduzione dell'affidamento "materialmente condiviso" farebbe compiere un enorme passo indietro ai figli di genitori separati, contraddicendo istituzionalmente e sistematicamente il loro diritto alla bigenitorialità, ovvero a fruire di pari opportunità nel riferirsi ai genitori. Senza contare che la pretesa "garanzia" del minimo sarebbe comunque del tutto illusoria, non potendosi ovviamente concretizzare in tutti quei casi (allattamento, grande distanza tra le abitazioni, impegni di lavoro) che la rendono materialmente impossibile. Dopo di che, aperto il varco dell'eccezione, ne seguirebbe la frana dell'intero sistema. E ciò anche a non considerare quanto rischioso sia rimettere al magistrato il calcolo del terzo del tempo. Nulla di più probabile che si riterrebbe rispettato il vincolo continuando a stabilire i classici fine settimana alternati accompagnati da un paio di pomeriggi nell'arco di due settimane: esattamente quello che già si fa oggi.

Oltre a ciò, purtroppo non di rado si affiancano a questo modello, del tutto impropriamente, come se ne fossero la pratica realizzazione, le linee-guida del Tribunale di Brindisi, che propongono viceversa un sistema del tutto diverso, paritetico e flessibile al tempo stesso, ispirato al principio delle pari opportunità. Avendo fatto parte del gruppo di lavoro che le ha elaborate, chi scrive si sente di garantire che non esiste in esse alcuna rigidità. Anzi, questa è da ricercare nei modelli che vorrebbero imporre il 33% a prescindere da quelle oggettive condizioni, sopra ricordate, che lo rendono impraticabile.

Si può quindi concludere che la vera soluzione è restituire alla riforma del 2006 i suoi effettivi contenuti seguendo, ad esempio, gli orientamenti di tribunali come Brindisi e Salerno.

Data: 12/07/2018 11:00:00
Autore: Marino Maglietta