Prelievi e versamenti in contanti: oltre 10mila euro segnalati
di Gabriella Lax – Saranno segnalati i movimenti bancari (anche quelli non unici, se accumulati in un mese) pari o superiori a 10.000 euro. Che cosa significa? Semplicemente che quei prelievi e versamenti effettuati in banca costituiranno la base per una "comunicazione oggettiva" che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia.
Prelievi o versamenti pari o superiori a 10.000 euro segnalati
Prosegue dunque l'attività antiriciclaggio. Ma chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere. La comunicazione farà in modo che l'Uif possa avere a disposizione una base dati ampia, omogenea e sistematica, per migliorare le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, chiarisce Italia Oggi.
Il sito della Banca d'Italia precisa le modalità in un documento, dal titolo "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive", sottoposto per trenta giorni a pubblica consultazione. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita nel 2007presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.
Le banche, gli uffici postali e gli istituti di moneta elettronica dovranno inviare all'Uif «con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore».
Vengono quindi prese in considerazione anche eventuali operazioni «cumulate» nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.
Il contenuto delle comunicazioni dovrà includere: «i dati identificativi della comunicazione, che riportano le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo».
Data: 13/07/2018 16:00:00Autore: Gabriella Lax