Responsabilità medica: l'urgenza esclude il consenso
di Valeria Zeppilli – L'omesso consenso del paziente non necessariamente comporta la responsabilità penale del sanitario per lesioni personali o violenza privata. Infatti, se l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, ha comportato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente e si è quindi concluso con esito fausto, il medico non può essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato.
Si tratta di un principio già da tempo sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 2437/2008 e di recente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 31628/2018 qui sotto allegata.
Posizione di garanzia del medico
In quest'ultima sentenza, peraltro, i giudici hanno anche rilevato che dalla posizione di garanzia del medico nei confronti del paziente discende l'obbligo di procedere alle cure necessarie a quest'ultimo ogniqualvolta vi sia una situazione di pericolo per la sua integrità fisica.
Di conseguenza, in caso di urgenza è fondamentale che il medico predisponga i presidi e i trattamenti necessari per evitare che dalle condizioni del paziente derivino conseguenze pregiudizievoli o letali. Egli, quindi, in queste situazioni può prescindere dal consenso.
La vicenda
Nel caso di specie, la paziente giunta alle cure dei sanitari poi imputati in giudizio non era in condizione di esprimere alcun consenso, per la patologia psichiatrica che la affliggeva e per la contingenza emotiva del momento.
Si tratta quindi di una chiara ipotesi in cui il consenso non è indispensabile.
I medici, però, erano stati condotti in giudizio per altre ragioni, ovverosia per non aver sottoposto la donna alla necessaria terapia antitetanica. Prescritto il reato, la condanna al risarcimento delle parti civili è stata quindi confermata.
Data: 17/07/2018 16:30:00Autore: Valeria Zeppilli