Rottamazione cartelle: le scadenze di luglio
di Annamaria Villafrate - Siete stati ammessi alla rottamazione delle cartelle dall'Agenzia delle Entrate? Allora affrettatevi! Il 31 luglio scadono: la prima o unica rata per i carichi affidati dal primo gennaio al 30/09/2017, le rate scadute al 31/12/2016 dei piani in essere al 24/10/2016 e la quarta rata della rottamazione prevista dal decreto legge n. 193/2016. Tantissime le modalità per pagare i Rav contenenti le rate del piano agevolato concesso dall'Agenzia delle Entrate. Se poi qualcuno, nonostante la rottamazione, fa fatica a pagare tutte le cartelle, può decidere di pagarne solo qualcuna avvalendosi del servizio ContiTu. Attenzione però, perché per le cartelle non pagate l'Agenzia può procedere al recupero.
Indice:
- Rottamazione-bis
- Come si possono pagare le rate?
- Il 15 maggio 2018 è scaduto! Ora cosa succede?
- Riepilogo scadenze del 31 luglio 2018
- E chi non riesce a pagare tutte le cartelle "rottamate"?
Rottamazione-bis
Il d.l n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, modifica l'agenda dei pagamenti della definizione agevolata 2016, meglio nota come "rottamazione", sancita dal d.l n. 193/2016.
Il d.l n. 148/2017 ha fissato la data del 7/12/2017 come termine ultimo per:
- effettuare il pagamento della rata scaduta il 30/11/2017, se prevista dal piano personale di definizione agevolata;
- e di regolarizzare la propria posizione, in caso di mancato o parziale pagamento delle rate scadenti a luglio e a settembre 2017, al fine di riprendere, una volta saldate le rate, il piano di rottamazione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la perdita dei benefici della rottamazione e la ripresa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del processo di riscossione.
Sempre la Legge n. 172/2017:
- riammette alla definizione agevolata anche coloro che non hanno rispettato le scadenze di luglio e settembre;
- proroga al 31/07/2018 la scadenza dell'eventuale quarta rata, prevista in origine ad aprile 2018.
Il termine per estinguere la quinta rata, se prevista, resta fissato al 30/09/2018.
Come si possono pagare le rate?
Per pagare le rate delle cartelle rottamate occorre utilizzare il bollettino Rav che viene inviato nel momento in cui l'Agenzia, accolta la domanda di definizione agevolata, comunica l'importo dovuto.
I sistemi di pagamento previsti per pagare il Rav sono molteplici, per venire incontro alle esigenze più svariate del contribuente:
- tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver inserito il codice del bollettino Rav, il codice fiscale e l'importo da pagare e scegliendo tra varie opzioni disponibili: carta di credito, di debito, prepagata, bonifico, prepagata e addebito sul contro attraverso la piattaforma PagoPA;
- utilizzando il servizio internet banking della propria banca;
- presso gli sportelli bancari, presentando il Rav, che può essere pagato in contanti se la somma è inferiore a 3000 euro, carta di credito, debito, bancomat, prepagata o chiedendo l'addebito sul conto se ci si rivolge alla propria banca;
- tramite gli sportelli Bancomat, che prevedono una sezione per il pagamento del Rav;
- alle Poste, utilizzando il proprio conto corrente postale, gli sportelli Atm, pagando in contanti per cifre inferiori ai 3000 euro e con carta BancoPosta;
- con addebito diretto sul conto corrente della propria banca;
- nei tabacchini, in cui è possibile pagare in contanti fino a 1000 euro e fino a 5000 euro se si paga con bancomat o carta di credito;
- presso i punti Sisal in cui si può pagare in contanti fino a 1000 euro e con carta o bancomat fino a 1500 euro;
- presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate con carta di credito, prepagate, bancomat, assegni circolari e postali vidimati, vaglia cambiari, assegni bancari e postali fino a 20.000 euro intestati all'Agenzia delle Entrate, in contanti per importi inferiori a 3.000 euro;
- per l'anno 2017 la legge n. 172/2017 ha previsto anche il meccanismo della compensazione, se il contribuente (impresa o professionista) vanta crediti liquidi, esigibili e non prescritti nei confronti della PA.
Il 15 maggio 2018 è scaduto! Ora cosa succede?
Giunto il termine per aderire alla rottamazione, l'Agenzia delle Entrate, come sancito dalla legge n. 172/2017, dopo aver analizzato le richieste avanzate dai contribuenti, aveva tempo fino al 30 giugno 2018 per comunicare la propria decisione che:
- in caso d'accoglimento doveva indicare l'importo da pagare e la scadenza delle rate;
- mentre in casi di rigetto doveva indicare i motivi che non hanno consentito di rottamare il debito del contribuente.
Il 31/07/2018 è il termine ultimo per pagare in un'unica soluzione o in 5 rate (la prima entro il 31/07/2018 e l'ultima entro il 28/02/2018) i carichi affidanti all'agente di riscossione dall' 1/01/2017 al 30/09/2017.
Discorso diverso per quanto riguarda i carichi affidati all'Agente di riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/ 2016. In questo caso pagamento deve avvenire in una volta o in tre rate così suddivise:
- l'80% suddiviso in due rate di eguale importo entro il 31/10/2018 ed entro il 30/11/2018;
- il rimanente 20% entro il 28/02/2019.
Chi invece aveva un rateizzo in corso al 24/10/2016 e non era in regola, l'Agenzia delle entrate aveva l'obbligo di comunicare, entro il 30/06/2018, l'importo delle rate scadute.
Come riporta il sito dell'Agenzia delle Entrate: "Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della "rottamazione" è che venga effettuato il pagamento dell'importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta."
Successivamente, Agenzia delle Entrate dovrà inviare, entro il 30/09/2018 una seconda comunicazione che:
- in caso di accoglimento della domanda deve contenere il quantum dovuto e le scadenze delle rate;
- mentre in caso di rigetto i motivi che sono alla base del rifiuto, che corrisponde al mancato pagamento delle somme richieste entro il 31/07/2018 con comunicazione del 30/06/2018.
Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione o in 3 rate:
- l'80% in due rate identiche, entro il 31/10/2018 ed entro il 30/11/2018;
- il 20% residuo invece in un'unica soluzione entro il 28/02/2019.
Riepilogo scadenze del 31 luglio 2018
Riepilogando, il 31/07/2018 è il termine ultimo per pagare:
- la prima o unica rata della rottamazione per i carichi affidati all'Agente di riscossione dal primo gennaio al 30/09/2017;
- le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di rateizzazioni in essere al 24/10/2016.
- la quarta rata della rottamazione prevista dal decreto legge n. 193/2016, il cui termine di pagamento, stabilito all'inizio al 30/04/2018 è stato prorogato dal d.l. n. 148/2017.
E chi non riesce a pagare tutte le cartelle "rottamate"?
Il contribuente a cui è stata inviata la comunicazione di accoglimento della richiesta di Definizione agevolata, se non riesce a pagare tutte le cartelle rottamate previste da piano può decidere di rottamarne solo alcune e chiedere quindi nuovi bollettini Rav, ricordando che deve versare la prima rata entro il 31/07/2018 se si tratta dei carichi affidati all'Agenzia nel 2017. Naturalmente per le cartelle rottamate che il contribuente non riuscirà a pagare l'Agenzia potrà procedere al recupero.
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Data: 22/07/2018 18:00:00Autore: Annamaria Villafrate