Messa alla prova: i recenti approdi della Cassazione sulla revoca
- Messa alla prova: la revoca del beneficio
- L'orientamento della Cassazione
- L'intervento del legislatore
Messa alla prova: la revoca del beneficio
Gli articoli del Codice di procedura penale di riferimento sono il 168-quater e il 464-octies.
L'art. 168-quater c.p.p.
La sospensione del procedimento con messa alla prova, secondo l'art. 168-quater c.p.p., è revocata:
1) In caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovveri di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) In caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
L'art. 464-octies c.p.p.
Ex art. 464-octies c.p.p., inoltre, la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. Al fine di cui al co.1, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. L'ordinanza di revoca è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.
Infine, quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
L'orientamento della Cassazione
Principalmente occorre soffermarsi sul numero 2) dell'art. 168-quater C.p.p. poichè è su questo che si incentra il nuovo orientamento della Suprema Corte.
Il problema non è di poco conto perchè qualora il soggetto incorra in una nuova violazione ("delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede"), il giudice dovrebbe valutare, con il più prudente degli apprezzamenti, anche un procedimento penale in corso, come tale astrattamente suscettibile di essere definito con pronuncia liberatoria (cfr. presunzione di non colpevolezza, Art. 27, co.2 Cost e a livello comunitario l'Art. 6, co.2 CEDU).
Proprio in questo filone si colloca l'orientamento della Cassazione, la quale ritiene sufficiente l'accertamento circa l'avvenuta "commissione" del fatto costituente causa di revoca affidato all'apprezzamento del giudice del procedimento sospeso sulla base del corredo documentale allegato dal P.M. o quello che a quest'ultimo sia stato trasmesso da altri organi inquirenti ovvero dalle parti, fermo restando la possibilità ex officio.
Pertanto si apre la possibilità di un giudizio sulla "commissione" del reato, il quale rileva ai fini della decisione sulla revoca in termini di "elevata probabilità" e con un apprezzamento sull'accusa compiuta sulla scorta di una "solida base cognitiva".
La giurisprudenza precedente di riferimento utile alla Suprema Corte a trarre le conclusioni odierne in conformità ci è offerta dalla Sentenza Cass. Sezione VII, n. 37680 del 28 luglio 2017; già in questa pronuncia la Corte era propensa alla valutazione dei fatti storicamente accertati e sulla non necessità di attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto.
La stessa Cassazione nel nuovo intervento più specifico e argomentato del precedente suddetto tiene però conto che la decisione raggiunta espone al rischio di decisioni contrastanti, laddove alla revoca della sospensione del procedimento poi nel sub-procedimento da cui trae origine quest'ultima intervenga una pronuncia liberatoria che renda ex post la revoca come ingiustificata.
L'intervento del legislatore
A parere di chi scrive, eventuali conseguenze dannose possono essere levigate da un intervento normativo di cui si auspica una rapida esecuzione, ovvero la possibilità di inserire all'interno del quadro di norme che regola la sospensione del procedimento per messa alla prova, la possibilità, attualmente non prevista nè nel Codice penale nè nel Codice di rito, di sospendere il sub-procedimento sulla messa alla prova in attesa di definizione del giudizio da cui la revoca di quest'ultima dipende.
Ovviamente a tal proposta è facilmente prevedibile che si obbietterà con l'argomentazione circa il contenimento dei tempi del processo penale e sulla necessaria speditezza sulla definizione dei giudizi in ambito penale ma l'obiezione è superabile qualora l'intervento del Legislatore si preoccupasse anche di disciplinare i tempi massimi di sospensione e le correlazioni tra i due procedimenti.
Una diversa impostazione rischia di cozzare con il principio di non colpevolezza che come si è avuto modo di dire precedentemente gode per la sua centrale importanza di basi normative più che solide in termini costituzionali e comunitari e proprio un intervento in tal senso come auspicato, potrebbe rafforzare il valore e il precetto di tale principio che non deve essere certamente apprezzabile come una mera enunciazione di principio ma deve trovare, perché la tutela possa dirsi effettiva, lampanti riscontri pratici e attuativi.
Inoltre, essendo il processo penale improntato su valori non sacrificabili come la libertà personale, tenuto conto dei brillanti risultati ottenuti dal 2014 in termini sia di rapida definizione del procedimento sia in termini di rieducazione del soggetto afflitto, nonché del beneficio dell'estinzione del reato al termine di un positivo esperimento, è necessario che perché scatti la revoca ci siano solide basi normative e che il soggetto non perda il beneficio (es. anche per mezzo della sospensione in precedenza auspicata) se non a seguito di una sentenza passata in giudicato che accerta in modo inequivocabile e certo che vi è stata la commissione di un delitto che come tale, (salvo eventuali stravolgimenti nei gradi successivi superiori, che però non possono che ritenersi come casi limite estremamente eccezionali rispetto al discorso generale), causa la revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova per l'imputato e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 464-octies ult. Co. C.p.p.
E' auspicabile nelle more di un intervento del Legislatore anche un più che prudente apprezzamento da parte dei giudici penali, i quali dovranno revocare la sospensione del procedimento con messa alla prova ogni qualvolta non solo ricorrano le prescrizioni suddette, ma anche quando siano certi che la perdita del beneficio non pregiudichi successivamente l'imputato, dato che anche un eccessivo garantismo ha naturalmente i suoi effetti dannosi.
Restiamo in attesa di vedere se il Legislatore si adopererà per un intervento normativo sul modello di quello auspicato dallo scrivente e come la Giurisprudenza si attesterà nelle posizioni in seguito di un intervento attivo o omissivo (quest'ultimo non auspicabile perché non si devono cedere funzioni proprie di chi scrive le norme a chi le interpreta onde evitare una giurisprudenza troppo "creativa" in contrasto con i principi democratici dato che la sovranità popolare attribuisce la funzione normativa al Parlamento, alle Regioni e al Governo per quanto concerne gli atti aventi forza di legge, sulla base di un corpo politico eletto, mentre i magistrati non sono eletti ma "scelti", su concorso per merito, proprio perché il loro compito è "amministrare" la giustizia).
Data: 21/07/2018 16:00:00Autore: Carlo Casini